Responsabilità del conducente per morte del passeggero se non si sia accertato dell’utilizzo della cintura di sicurezza
30 Dicembre 2024Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 la legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
28 Gennaio 2025Con una recente sentenza il Tribunale di Roma (sentenza n. 12377/2024), è intervenuto in merito alla legittimità del licenziamento operato in danno al lavoratore disabile il quale avrebbe superato il periodo di comporto, chiarendone i limiti.
Il giudice adito ha ritenuto nullo, nella fattispecie, il licenziamento in quanto fondato su una normativa implicante un evidente svantaggio in danno ai lavoratori disabili, idonea a determinare una iniquità di trattamento indirettamente basata sull’handicap.
Nello specifico la sentenza in esame prende le mosse dal caso di una lavoratrice disabile, impiegata presso un’impresa di servizi di pulizia, la quale si era trovata costretta a subire un intervento di lobectomia in seguito al quale era stata riconosciuta quale portatrice di handicap in situazione di gravità.
Successivamente, e precisamente nel corso dell’anno 2023, alla lavoratrice era stato intimato il ridetto licenziamento motivato sulla base dell’intervenuto superamento del periodo di comporto, avendo la stessa accumulato 421 giorni di assenza nel periodo intercorrente tra il 30 novembre 2020 e il 17 novembre 2023.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che dai 421 giorni di assenza contestati si sarebbero comunque dovuti scorporare 151, essendo gli stessi determinati dalla pandemia da Covid19, lamentando – pertanto – l’illegittimità del richiamato licenziamento non essendo, invero, intervenuto alcun superamento del periodo di comporto e chiedendo, conseguentemente la reintegra ed il risarcimento del danno.
Orbene, giunta la questione dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, il Giudice di merito si è espresso favorevolmente alla lavoratrice, dichiarando nullo il licenziamento in quanto la normativa emergenziale intervenuta durante la pandemia da Covid19, prevedeva espressamente che fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori dipendenti portatori di una condizione di particolare vulnerabilità rispetto al contagio del virus Covid19 (ivi compresi pertanto i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravitò) si sarebbe dovuto considerare il periodo di assenza dal servizio quale equiparato al ricovero ospedaliero e lo stesso non avrebbe potuto essere conteggiato ai fini del periodo di comporto.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie dovevano essere esclusi dal computo del periodo di comporto i 151 giorni di assenza dovuti all’isolamento domiciliare durante la pandemia, ivi non ravvisandosene il superamento.
In aggiunta a ciò, il Tribunale di Roma ha ritenuto opportuno fare luce sulla questione secondo cui l‘art. 51 del CCNL delle imprese di pulizia potesse dar luogo ad una discriminazione indiretta, nella parte in cui prevede un unico termine per il periodo di comporto, senza considerare in maniera differenziata i lavoratori portatori di handicap, dichiarandone la sussistenza e, pertanto, ritenendo il licenziamento ivi sotteso nullo.
Avv. Cecilia Di Guardo