Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 la legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
28 Gennaio 2025Riassetto dell’organizzazione aziendale: legittimità del declassamento del dirigente
19 Febbraio 2025L’INL con nota 22 gennaio 2025, n. 579, ha offerto delucidazioni circa le novità introdotte dalla L. n. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’art. 19 della Legge n. 203/2024 ha introdotto il comma 7-bis secondo cui “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Il datore di lavoro ha, quindi, l’onere di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato dove si svolge il rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre uno specifico termine previsto dal CCNL o, in assenza di previsione contrattuale, protrattosi per più di quindici giorni.
La comunicazione è necessaria per far si che l’assenza ingiustificata sia poi utile ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nella comunicazione il datore dovrà indicare tutti i dati e le informazioni a sua conoscenza attinenti al lavoratore come ad esempio dati anagrafici e recapiti.
L’Ispettorato ha reso disponibile un modello di comunicazione per uniformarne i contenuti e semplificare l’adempimento da parte dei datori di lavoro.
A seguito della comunicazione del datore di lavoro l’Ispettorato potrà contattare il lavoratore per verificare se effettivamente non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Gli accertamenti devono essere conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.
L’effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato se il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Il lavoratore ha l’onere di provare l’impossibilità di comunicare i motivi al datore di lavoro o la circostanza di averli comunicati.
Se il lavoratore ne dia prova, e pure ove l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore, non opera l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro di cui al secondo periodo del nuovo comma 7-bis.
Ove risulti che il lavoratore, pur contattato dall’INL, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia provato l’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.
Avv. Amedeo Di Odoardo