Rapporto di lavoro in convenzione: natura privata o pubblica?
13 Novembre 2020Diritto all’indennizzo INAIL per gli infortuni che si verificano nel tragitto casa-lavoro nell’ambito dei permessi per motivi personali
27 Novembre 2020In data 4 novembre 2020 è entrato in vigore il nuovo D.P.C.M. volto a far fronte al progressivo innalzamento dei contagi sull’intero territorio nazionale, il quale ha assunto soluzioni diversificate da Regione a Regione.
Nello specifico le Regioni sono state differenziate in tre colori (giallo, arancione e rosso), ognuno riflettente la “gravità” della situazione epidemiologica sul territorio regionale.
Partendo dalle Regioni di colorazione “gialla”, ossia quelle Regioni in cui il tasso di contagio è più basso e, pertanto, destinatarie di restrizioni meno incisive, non vi sono particolari limitazioni agli spostamenti; gli stessi sono, difatti, consentiti salvo negli orari tra le 22.00 e le 5.00, periodo nel quale vige la misura del coprifuoco a livello nazionale. Al fine di effettuare spostamenti negli orari suindicati sarà, pertanto, necessario esibire l’autocertificazione attestante che lo spostamento sia motivato da comprovate esigenze di necessità.
Per quel che riguarda le Regioni a colorazione “arancione”, oltre al divieto relativo al coprifuoco negli orari richiamati e vigente a livello nazionale, valgono ulteriori restrizioni, ossia quella relativa all’impossibilità di uscire dal proprio Comune di residenza o domicilio se non esibendo un’autocertificazione dichiarante che lo spostamento sia motivato da esigenze di necessità (quali lavoro, salute, o utilizzo di servizi consentiti non presenti nel proprio Comune).
Con riguardo alle Regioni connotate da una situazione epidemiologica più gravosa, ossia quella a colorazione “rossa”, in tali ambiti territoriali non sarà possibile uscire di casa, se non esibendo l’autocertificazione attestante che lo spostamento è determinato da comprovata necessità.
Venendo, ora, alle sanzioni previste per la violazione delle richiamate norme, anche con riguardo a tale aspetto risulta necessaria una differenziazione tra il caso di soggetti che semplicemente non si attengano alle regole relative al divieto di spostamenti e soggetti, la cui condotta, è idonea ad integrare illeciti connotati da maggior gravità.
Per coloro che non si attengano ai divieti imposti agli spostamenti previsti dal D.P.C.M., è previsto il pagamento di una sanzione da 400 a 1.000 euro. Se lo spostamento avviene mediante autoveicolo la sanzione può aumentare sino da 1/3.
La sanzione diviene più incisiva nel caso di soggetti che non rispettino la quarantena in regime di isolamento fiduciario, abbandonando il proprio domicilio.
Ebbene, in questo ultimo caso la sanzione avrà natura penale.
Tale sanzione sarà quella dell’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che un’ammenda da 500 a 5.000 euro.
Orbene, vi sono stati taluni elementi che hanno reso evidente l’eccessiva ampiezza del margine discrezionale nello stabilire quali fossero i casi ritenuti di “necessità ed urgenza” idonei a giustificare lo spostamento. Tale dicitura, difatti, risulta estremamente ampia e, se abbinata ai molteplici casi che non sono espressamente disciplinati dalla normativa, risulta di evidenza lampante la confusione, la quale, inevitabilmente, è idonea a generare sperequazioni dettate dalle differenti e svariate interpretazioni che vengono fornite da uno o dall’altro operatore di polizia.
Risulta, pertanto, opportuno fare chiarezza rispetto a quale sia l’iter finalizzato alla contestazione della sanzione amministrativa.
Appare di cruciale importanza evidenziare, sin da subito, che le contestazioni “temerarie”, ossia quelle mosse senza che vi sia alcuna motivazione valida a sostegno e finalizzate esclusivamente a differire il pagamento della sanzione, potranno condurre, in caso di condanna, al raddoppio della sanzione amministrativa. Risulta, pertanto, opportuno rivolgersi ad un legale prima di intraprendere una qualsiasi azione al fine di vagliare la convenienza della contestazione.
Chi ritiene di aver un valido motivo per contestare la sanzione amministrativa, innanzitutto, NON DOVRA’ PAGARE LA SANZIONE.
Successivamente sarà necessario far pervenire all’Autorità competente (la quale è indicata nel verbale della sanzione) , entro 30 giorni, la contestazione stessa, la quale dovrà essere altresì inoltrata all’Autorità che ha emesso la sanzione (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.).
Dal momento di ricezione della contestazione da parte dell’Autorità competente, quest’ultima avrà un tempo di 5 giorni per accogliere la contestazione o respingerla. Come anticipato, se la domanda non viene accolta, la sanzione verrà raddoppiata.
Avverso il mancato accoglimento è possibile proporre ricorso presso il Giudice di Pace competente per territorio; tale procedimento dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla notifica del rigetto emesso dall’Autorità competente.