Contestazione e ricorso avverso la sanzione per violazione di divieti relativi agli spostamenti – CoViD19
21 Novembre 2020D.L. n. 157/2020: Il decreto Ristori Quater
4 Dicembre 2020La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla possibilità di riconoscimento dell’indennizzo INAIL al lavoratore che subisca un infortunio nel tragitto lavoro-casa, con specifico riferimento al caso in cui lo spostamento sia determinato da un permesso per motivi personali richiesto dal lavoratore.
Segnatamente, nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, si trattava di un soggetto che, in seguito alla richiesta di permesso per motivi personali, aveva lasciato il luogo di lavoro e si stava recando verso la propria abitazione. Tuttavia, durante il tragitto veniva coinvolto in un incidente, perdendo la vita.
Ebbene, la vedova agiva in giudizio in qualità di erede del defunto marito, al fine di vedersi riconosciuta l’indennità erogata dall’INPS relativamente all’infortunio intervenuto nel tragitto casa-lavoro. Il Giudice d’Appello, tuttavia, rigettava la richiesta della vedova ritenendo insussistente il nesso causale tra prestazione dell’attività lavorativa ed infortunio, insussistenza determinata dall’interruzione del rapporto di causalità motivato dall’uscita dal lavoro per un permesso per motivi personali.
La vedova, allora, adiva la Suprema Corte adducendo le seguenti motivazioni a sostegno della propria domanda: in primis deduceva che il nesso causale doveva ritenersi sussistente; in secundis contestava l’omessa analisi di un fatto decisivo, ossia quello per cui l’incidente si fosse verificato proprio nel tragitto lavoro-casa.
Orbene, la Suprema Corte, esaminando i due motivi di ricorso congiuntamente, in quanto strettamente connessi e pronunciatasi sulla questione nell’Ordinanza n. 18659/2020, ha chiarito che il permesso per motivi personali non è idoneo ad escludere il nesso causale rispetto all’attività lavorativa.
La Corte richiama, innanzi tutto, l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, alla luce del quale deve ritenersi che: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”.
La Suprema Corte ha chiarito che, avendo la norma ex art. 12 D.Lgs. n. 38/2000 esteso la portata della tutela infortunistica anche al tragitto casa-lavoro, l’indennità deve ritenersi attribuibile anche al caso in cui lo spostamento sia determinato da un permesso per motivi personali.
Ne consegue che la corresponsione dell’indennizzo INAIL potrà essere esclusa solo laddove il lavoratore abbia compiuto una scelta arbitraria non rientrante nel tragitto casa-lavoro.