D.L. n. 157/2020: Il decreto Ristori Quater
4 Dicembre 2020L’inattività forzata del lavoratore: Ordinanza Cassazione n. 20466/2020
18 Dicembre 2020L’art. 83, comma 4 del D.L. n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali penali durante l’emergenza epidemiologica da coronavirus.
Sulla questione è stato sollevato un acceso dibattito, il quale ha condotto alla pronuncia della Corte di Cassazione nell’ambito della sentenza n. 25433/2020.
Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’applicabilità della sospensione dei termini prescrizionali con riferimento a reati commessi prima dell’emanazione del D.L. 83/2020.
In linea generale, ad avviso della Corte, la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 del D.L. 18/2020 non può trovare accoglimento in quanto la previsione del meccanismo sospensivo della prescrizione non deve essere individuato nell’ambito dell’art. 83 stesso, bensì nella norma ex art. 159 c.p., la quale prevede che il corso della prescrizione possa subire un’interruzione ogni qualvolta la stessa sia imposta da una particolare disposizione di legge.
Dalla lettura della norma, difatti, risulta chiaro l’intento del legislatore nel voler fornire una regola generale ed astratta idonea a contemplare tutte quelle ipotesi che, inevitabilmente, non possono essere dettagliatamente contenute in una disposizione legislativa.
Ebbene, l’art. 83 del D.L. 18/2020 costituisce la “particolare disposizione di legge” cui rinvia la norma ex art. 159 c.p..
Chiarito ciò, la problematica più rilevante sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione è rappresentata dal principio di irretroattività della disposizione di legge penale meno favorevole al reo. Ebbene, proprio questa è stata la problematica sollevata nel caso in esame dall’imputato, il quale, accusato del reato di evasione fiscale, se avesse beneficiato del decorso dei termini prescrizionali anche durante il periodo della pandemia, avrebbe evitato la condanna per intervenuta prescrizione del reato.
Per chiarezza si evidenzia che il nostro ordinamento prevede, come principio generale, che la legge non disponga che per l’avvenire e, segnatamente in materia penale, la irretroattività della norma incriminatrice sfavorevole al reo.
L’imputato, pertanto, evidenziava come l’applicazione al suo caso della norma ex art., 83 D.L. 18/2020 fosse illegittima in quanto non rispettosa del richiamato principio.
Orbene, la Corte ha risposto a tale assunto pronunciandosi per il non accoglimento della doglianza e motivando tale decisum con riferimento proprio all’art. 159 c.p..
La Suprema Corte, difatti, ha chiarito che la data alla quale far riferimento ai fini della valutazione della irretroattività della legge penale sfavorevole non debba essere considerata quella di entrata in vigore dell’art. 83 del D.L. 18/2020, bensì quella dell’entrata in vigore della norma ex art. 159 c.p..
A dire della Corte, difatti, l’art. 83 ha introdotto una sospensione dell’intero procedimento e non, singolarmente, dei termini prescrizionali. Lo stesso articolo, difatti, dispone che tutte le udienze siano rinviate d’ufficio ad un periodo successivo e che siano sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti giudiziari.
La sospensione dei termini prescrizionali, pertanto, non deriva da una norma introdotta successivamente alla commissione del reato e sfavorevole al reo, bensì trae la sua origine dalla già vigente norma sostanziale ex art. 159 c.p..