
Sanzioni per società di telefonia che attivino servizi non richiesti espressamente dal cliente: ordinanza C. Cass. n. 27554/2021
1 Dicembre 2021
D.Lgs. n. 173/2021: fornitura di contenuti e servizi digitali, modifiche al Codice del Consumo.
14 Dicembre 2021Con l’avvento del D.L n. 44/2021 è stata introdotta la norma che impone, per i soggetti esercenti una professione sanitaria, l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus SARS CoV2.
Nello specifico l’art. 4, al comma 1, dispone che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.”.
Orbene, tale intervento normativo ha destato particolare malcontento nelle file dei sanitari, alle quali – seppur in minima parte – appartengono anche professionisti contrari alla vaccinazione anti SARS – CoV2.
In particolare, la pronuncia in epigrafe indicata prende le mosse da un ricorso collettivo presentato da taluni sanitari appartenenti alla Regione del Friuli Venezia Giulia al Tribunale Amministrativo Regionale con il quale i ricorrenti lamentavano la violazione dei propri diritti con riferimento all’applicazione, da parte delle rispettive ASL locali, delle norme relative all’obbligo vaccinale.
Orbene, il TAR si esprimeva negativamente, propendendo per il rigetto del ricorso collettivo e, pertanto, gli attori impugnavano la decisione resa dinanzi al Consiglio di Stato, il quale si trovava a doversi pronunciare, per la prima volta, sulla questione.
Nello specifico, gli appellanti chiedevano sia l’annullamento dei provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie a loro carico in applicazione del D.L. n. 44/2021 e, altresì, il risarcimento dei danni.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione con Decreto n. 06401/2021 chiarendo che sia necessario effettuare un bilanciamento tra il diritto del personale sanitario a non vaccinarsi e la fondamentale esigenza di protezione della salute collettiva.
Il C.D.S., operato tale bilanciamento, ha chiarito che risulta assolutamente prevalente il diritto fondamentale alla salute della collettività rispetto a dubbi individuali o di gruppi di cittadini sulla base di ragioni mai scientificamente provate, evidenziando come il fatto che il rifiuto alla vaccinazione sia opposto da dei sanitari assuma una connotazione ancor più peculiare e dirimente dato il dovere degli stessi di adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio dell’attività professionale entri in diretto contatto.