
Obbligo vaccinale del personale sanitario: Consiglio di Stato, Decreto n. 06401/2021
10 Dicembre 2021
Danno da perdita del feto può essere considerato come danno da perdita del rapporto parentale?
22 Dicembre 2021Dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 173/2021 il quale apporterà profonde modifiche alCodice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) e ciò in attuazione della Direttiva U.E. n. 2019/770.
Nello specifico la normativa si compone di tre disposizioni che riguardano, principalmente, l’ambito dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, e che si inseriranno nell’ambito di un nuovo capo del Codice del Consumo, il capo I-bis.
Ai sensi del nuovo art. 135-octies del Codice del Consumo per “contenuto digitale” deve intendersi un qualsiasi dato prodotto e fornito in formato digitale; per “servizio digitale”, invece, si intende: “
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti o qualsiasi altra interazione con tali dati”.
L’art. 135 decies prevede che il professionista fornisca il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto ed, altresì che lo stesso debba essere conforme al contratto.
Tale conformità, a norma del suindicato articolo, si avrà qualora risponderà ai seguenti requisiti: “
a) corrispondere alla descrizione, alla quantita’ e alla qualita’ previste dal contratto e presentare funzionalita’, compatibilita’, interoperabilita’ e le altre caratteristiche previste dal contratto;
b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che e’ stato da questi portato a conoscenza del professionista al piu’ tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto;
d) essere aggiornato come previsto dal contratto.”.
Inoltre è previsto che, oltre ai suddetti requisiti di conformità, il bene per essere conforme al contratto sottoscritto deve:
a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;
b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore economico o di altri soggetti nell’ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
1. non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
2. al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
3. la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
4. ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
5. essere conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.
L’art. 135 undecies, poi, tratta degli obblighi del professionista nei confronti del
consumatore, con riferimento ai suindicati servizi, prevedendo che: “il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli…”.