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23 Gennaio 2022Come è noto, la Legge n. 104/1992 si riferisce ai soggetti portatori di handicap, con specifico riferimento alle misure volte all’integrazione sociale ed all’assistenza degli stessi.
In particolare, con riferimento all’acquisto di taluni beni, la suindicata Legge prevede un regime IVA agevolato in favore dei soggetti disabili ai quali risulti applicabile la normativa di riferimento. Tale aliquota, specificamente al 4%, risultava applicabile, in origine, solo ed esclusivamente in riferimento all’acquisto di “… ausili e … protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti…”. Con l’avvento del D.L. n. 669/1996, tuttavia, la portata della norma in esame è stata estesa ricomprendendo nella previsione dell’aliquota ridotta anche tutti quei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della L. n. 104/1992.
Orbene, data la genericità della previsione, numerosi sono stati gli interrogativi posti dai soggetti beneficiari della agevolazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, la quale – da ultimo – è stata interrogata circa l’applicabilità della disciplina de quo anche alle colonnine deputate alla ricarica di auto elettriche o ibride.
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, invero la questione ha preso le mosse dalla Legge di Bilancio 2020, la quale ha previsto un’estensione della previsione dell’aliquota ridotta per soggetti portatori di handicap, con riferimento all’acquisto di autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida.
La Legge di Bilancio 2020, pertanto, ha apportato una modifica che ha ampliato la tipologia di auto che sarà possibile acquistare con l’agevolazione prevista dalla legge 104 relativamente all’aliquota IVA, tuttavia tale norma nulla ha previsto circa l’acquisto e l’impianto degli strumenti volti alla ricarica delle suddette auto (colonnine elettriche).
Orbene, a chiarimento di ciò è intervenuta l’Agenzia delle Entrate la quale, nel rispondere ad un interpello da parte di un contribuente circa l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 4% anche all’acquisto di strumenti volti alla alimentazione e ricarica degli autoveicoli elettrici o ibridi, ha chiarito l’esclusione di tali strumenti dalla previsione della L. di Bilancio 2020.
L’Agenzia delle Entrate, difatti, con la pronuncia in esame (in risposta all’interpello n. 334/2020) ha chiarito che la ratio sottesa alla norma è quella di facilitare l’acquisto di autoveicoli o, comunque, di pezzi di ricambio e componenti volti a modificare il veicolo in base alle particolari esigenze del guidatore. Criterio dal quale risulta esclusa la colonnina di ricarica.
A norma della pronuncia dell’Ente, pertanto, se da un lato risulteranno escluse dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata le stazioni di ricarica, dall’altro risulterebbero inclusi nella previsione i pezzi di ricambio ed i componenti dell’autoveicolo elettrico o ibrido, purchè l’acquisto degli stessi sia deputato ad una facilitazione delle condizioni di guida del soggetto disabile.