
Novità in tema di fine vita, disegno di legge approvato alla Camera
11 Marzo 2022
Mutuo bancario ed abuso della garanzia fideiussoria
11 Aprile 2022La Corte di Cassazione ha recentemente mutato orientamento circa una tematica di spiccato rilievo e relativa all’applicazione della normativa di cui al Decreto n. 231/2001 in materia di illecito amministrativo dell’Ente.
La Suprema Corte, difatti, antecedentemente alla pronuncia in commento era orientata a ritenere insussistente la responsabilità amministrativa dell’Ente laddove lo stesso fosse stato cancellato dal Registro delle Imprese, difatti, sul piano pratico, le eventuali sanzioni (di cui all’art. 9 del d.lgs. 2001, n. 231) applicate alla società cancellata dal registro delle imprese e dunque inesistente sotto il profilo civilistico, risulterebbero inflitte inutilmente e, in ogni caso, non assolverebbero ad alcuna delle funzioni cui sono preordinate.
La Suprema Corte, tuttavia, ha mutato il proprio orientamento nell’ambito della sentenza n. 9006 da ultimo resa dalla Quinta sezione penale, affermando che la responsabilità che astrattamente sarebbe stata ascritta alla società a norma del D. Lgs. n. 231/2001 nel caso di commissione di un illecito di natura penale da parte di un soggetto nell’interesse o a vantaggio della impresa stessa, sarebbe da riconoscere – in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese – in capo ai soci.
La responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, pertanto, non potrebbe dirsi estinta in quanto continuerebbe a trovare sussistenza, tuttavia non in capo alla società, la quale non potrebbe considerarsi giuridicamente esistente, bensì in capo ai singoli soci.
La Corte di Cassazione, nell’ambito della richiamata sentenza, difatti, ha affermato come nelle società di capitali l’estinzione di quest’ultima comporti il passaggio della titolarità di tutti i rapporti sottesi alla stessa in capo ai singoli soci e, pertanto, medesimo discorso viene svolto in tema di responsabilità per illecito amministrativo dell’Ente.