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13 Maggio 2022La Corte Costituzionale ha assunto una decisione di importante rilievo in merito alle numerose norme presenti nel nostro ordinamento le quali implichino l’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio.
La decisione, assunta in data odierna, si riferisce alla prole sia nata nell’ambito del rapporto di coniugio, sia al di fuori. Nello specifico, in attesa della sentenza che troverà pubblicazione nei prossimi giorni, si evidenzia come la Corte Costituzionale abbia definito le norme oggetto di censura ed implicanti l’attribuzione automatica del solo cognome paterno quali “discriminatorie e lesive dell’identità del figlio”.
Segnatamente la Consulta ha chiarito come: “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio sia la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre” precisando come “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dei medesimi concordato, salvo che essi decidano di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due…”.
La conseguenza, pertanto, è quella appena descritta la quale prevede che il figlio assuma il cognome di entrambi i genitori e – si badi – non necessariamente prima quello del genitore di sesso maschile, salvo che vi sia comunanza di accordi sull’adozione di un unico cognome che potrebbe anche essere esclusivamente quello materno, senza distinzione alcuna!
Orbene, le norme che la Corte Costituzionale ha ritenuto violate dalle leggi presenti nello Stato che definivano in automatico l’attribuzione alla prole del cognome paterno sono quelle di cui agli artt. 2,3 e 117, comma 1 della Costituzione e, quest’ultimo, con specifico riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. L’art. 8, nello specifico, prevede che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”. L’art. 14 della CEDU, invece, tratta del divieto di discriminazione prevedendo che: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”.
Ne consegue che, in seguito a tale importante pronuncia, alla prole verranno automaticamente assegnati entrambi i cognomi dei genitori, senza discriminazione alcuna.