
Corte Costituzionale: illegittimità delle norme implicanti l’assegnazione automatica del cognome paterno al figlio
27 Aprile 2022
Decorrenza del diritto a percepire l’assegno di mantenimento
20 Maggio 2022Il Tribunale di Pavia, con sentenza resa in data 19 aprile 2022, ha affrontato un tema di importante rilievo attuale, specificamente relativo alla mancata comunicazione, da parte di un sanitario adibito allo svolgimento di “attività tamponi”, dell’esito di un tampone molecolare volto al rilievo della patologia da SARS CoV2 eseguito su un collega, successivamente risultato positivo.
Ebbene, al sanitario veniva intimato il licenziamento per giusta causa, licenziamento che trovava tempestiva impugnazione definita con la sentenza in esame.
Per quel che concerne la difesa del medico, la stessa si è fondata, principalmente sugli assunti per cui, in primo luogo, in una prima fase della pandemia i tamponi effettuati sui dipendenti venivano, successivamente, inoltrati ad un laboratorio esterno ai fini dell’esame degli stessi e, successivamente, i referti erano inviati al Responsabile del servizio.
In una fase successiva, tuttavia, i referti sono stati inseriti in un sistema informatico denominato “Galileo”.
Orbene, il medico in causa, che nell’ottobre 2020 aveva avuto l’incarico dell’effettuazione dei tamponi e, conseguentemente, altresì di comunicazione degli esiti, nel mese di novembre aveva omesso di consultare il predetto sistema “Galileo”, omettendo – pertanto – di ivi effettuare qualsivoglia comunicazione, asserendo una presunta ignoranza rispetto alla doverosità di comunicazione dell’esito del tampone tramite il predetto portale.
Inoltre, essendo aumentate progressivamente, dopo il settembre 2020, le richieste di esami antigenici, il medico addetto aveva ricevuto esplicitamente anche il preciso compito di comunicare l’esito dei tamponi, verificando che fossero arrivati per eventuali successivi adempimenti.
Il Tribunale di Pavia, pertanto, espletata l’istruttoria che ha fornito conferma circa la colpevole condotta del sanitario, si è espressa chiarendo che l’omissione sia idonea a configurare una grave negligenza suscettibile di fondare il licenziamento per giusta causa al medesimo intimato, rammentando, altresì come: “…ferma restando la necessaria prova della sussistenza materiale del fatto, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto” (Cass., n. 13512/2016).
Il Tribunale, inoltre, evidenzia come nel caso di specie la analisi vada condotta anche alla luce della disciplina collettiva applicabile alle parti, chiarendo che: “…l’art. 70 Ccnl applicabile, dedicato agli “Obblighi del dirigente” … prevede espressamente che il dirigente è tenuto ad assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche…”. E ancora: “…L’art. 20, comma V, lett. c), del Contratto collettivo aziendale applicato, contempla, tra le fattispecie aventi rilevanza disciplinare, la grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati…dalla direzione sanitaria. Inoltre, la stessa disposizione chiarisce che la fattispecie, nei casi di particolare gravità, è suscettibile di condurre al licenziamento per giusta causa del dipendente…”.
Sempre su un piano oggettivo, il Giudice di merito evidenzia come l’omissione non possa ritenersi giustificata in virtù della difesa secondo cui la mancata consultazione del sistema “Galileo” sarebbe derivata dal fatto che, ritenendo che il tampone fosse stato processato dall’Istituto Zooprofilattico, l’esito non sarebbe stato disponibile su quel programma.
L’espletetata istruttoria – rileva il Giudice – ha chiarito difatti come non corrisponda al vero che il flusso informativo fosse diversificato a seconda del laboratorio di provenienza del referto. Ogni referto era, infatti, disponibile sul sistema “Galileo”, sicché la sua semplice consultazione avrebbe potuto garantire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione. Il Giudice di merito, pertanto, conclude ritenendo sussistenti tutti i presupposti affinchè il medico operasse correttamente, adempiendo all’incarico assegnatogli.
Il Giudice di merito evidenzia, pertanto, come l’omissione posta in essere dal sanitario fosse idonea, potenzialmente, a cagionare un gravissimo pericolo sia ai colleghi che ai pazienti, in quanto – nel corso dell’istruttoria – è risultato altresì dimostrato come il collega infetto abbia, inconsapevole del proprio stato, frequentato la struttura sanitaria, e abbia dunque mantenuto contatti con colleghi e pazienti fino a ben oltre 24 ore dal momento in cui il suo referto era disponibile. È del tutto evidente che ciò abbia esposto al rischio di contagio una serie indeterminata di soggetti, anche potenzialmente sensibili.
Quanto illustrato ha condotto il Tribunale di Pavia a pronunciarsi sfavorevolmente rispetto al sanitario, ritenendo il fatto come caratterizzato da particolare gravità e, pertanto, giustificativo della decisione datoriale di determinare la cessazione immediata del rapporto di lavoro.