
Legittimità del licenziamento per plurimi comportamenti: Cassazione, Ordinanza n. 14667/2022.
27 Maggio 2022
Revisione dell’assegno divorzile, novità in materia: Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 16725/2022
10 Giugno 2022Come è noto, in data 12 giugno p.v. avrà luogo la votazione di cinque quesiti da parte della popolazione relativamente alla macro-materia della Giustizia, da cui prende il nome il c.d. “referendum sulla giustizia”.
Nel seguente approfondimento tenteremo di fare chiarezza circa le modalità di votazione tipiche dello strumento referendario, sia circa il contenuto dei quesiti ai quali la popolazione è chiamata a rispondere con un SI o con un NO.
Iniziamo con il chiarire che il referendum abrogativo è uno strumento messo a disposizione dal testo costituzionale e, segnatamente, dall’art. 75, il quale prevede che: “È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”.
Orbene, specificando il contenuto della norma si precisa come l’istanza possa essere promossa o da 500.000 cittadini o da 5 Consigli regionali all’intero corpo elettorale, chiedendo“l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”.
Per “legge” deve intendersi una legge in senso formale, cioè approvata dal Parlamento attraverso il procedimento ordinario e per “atto avente valore di legge” si intendono i decreti legge e i decreti legislativi, i quali vengono adottati dal Governo in casi specifici indicati dalla legge.
Circa l’ammissibilità del referendum giudica la Corte Costituzionale, la quale può escluderne lo svolgimento.
Elemento di notevole rilevanza è quello consistente nella regola per cui, affinchè il referendum sia valido deve essere raggiunto un quorum di validità consistente nella partecipazione alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Inoltre, affinchè la norma oggetto del referendum venga abrogata deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Si tratta, pertanto, di ottenere due “maggioranze”; la prima, denominata “quorum” la quale presuppone che partecipino alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto (tutti coloro che sono legittimati al voto per la Camera dei deputati) e la seconda, invece, volta ad ottenere l’effettiva abrogazione della norma, per cui deve essere raggiunto il parere favorevole della maggioranza dei soggetti votanti.
Con riferimento ai singoli quesiti, nel prosieguo si tenterà di delinearne in maniera chiara il contenuto.
Il primo quesito verte sulla c.d. “Riforma Severino” (T.U. 2012 in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo). Nello specifico il quesito si propone l’abrogazione della predetta normativa la quale sancisce l’automatica decadenza dalla carica elettiva di colui che la ricopre allorquando lo stesso sia condannato per reati connessi alla corruzione o altri gravi reati. Nello specifico, la proposta del referendum verte sulla sospensione dall’esercizio della carica di sindaci e altri amministratori nelle pendenze del giudizio, ossia quando non si sia ancora addivenuti ad una sentenza di condanna, evidenziando come tale meccanismo sia dannoso. È bene sottolineare come l’abrogazione, tuttavia, coinvolgerebbe l’intero testo e non esclusivamente la questione anzidetta.
Il secondo quesito verte sulla limitazione del mezzo della misura cautelare. Orbene, le misure cautelari sono degli strumenti, previsti nel nostro ordinamento per far fronte alle esigenze cautelari previste ex art. 274 c.p.p. il quale ne prevede l’utilizzazione: “quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede . Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.”.
Orbene, per i preponenti del referendum anche tali limitazioni imposte dalla legge per l’adozione di misure cautelari non risulterebbero sufficienti e, pertanto, votando “SI” al secondo quesito si esprimerebbe favore per l’abrogazione dell’ultima parte del richiamato articolo solo con riferimento ai reati considerati di minor gravità, ferma restandone l’operatività per quelli maggiormente gravi.
Con riferimento al terzo quesito lo stesso verte sulla separazione delle funzioni dei Magistrati. Occorre, a tal proposito, svolgere una premessa. Ad oggi la “Magistratura” comprende all’interno della propria categoria sia i Magistrati c.d. “requirenti” (Pubblici Ministeri), sia quelli c.d. “giudicanti” (Giudici), comportando una coesistenza nell’ambito del medesimo ordine della parte accusatrice nel processo penale e di quella giudicante. Orbene, il terzo quesito del referendum richiede di esprimersi favorevolmente o meno circa l’abrogazione di numerose norme che implichino la predetta coesistenza nel medesimo ordine.
Il quarto quesito si riferisce alla valutazione dei Magistrati. Ad oggi, per quel che concerne la valutazione dell’operato dei Magistrati e della loro professionalità, la stessa è rimessa solo ed esclusivamente ad altri Magistrati. Il quesito si propone l’abrogazione di norme che prevedano tale unicità di figure nella predetta valutazione, estendendo la partecipazione anche a membri c.d. “laici”, ravvisabili in Professori Universitari ed Avvocati.
Il quinto, ed ultimo, quesito si riferisce alla abrogazione di talune norme relative alla elezione dei membri del CSM. Attualmente, ai fini della proposizione della propria candidatura al CSM, un magistrato deve depositare una lista con almeno 25 firme di colleghi. Il referendum, con tale quesito, si propone di abolire il sistema delle forme, consentendo al Magistrato di candidarsi autonomamente, in tale maniera – ad avviso dei preponenti il referendum – evitando fenomeni di correntismo.