
Criteri di durata della misura della sospensione del procedimento con messa alla prova: Sentenza C. Cass. n. 22136/2022
15 Luglio 2022
Mobbing e condotta del datore di lavoro, pluralità di comportamenti persecutori
2 Agosto 2022Con la pronuncia in epigrafe indicata la Suprema Corte è intervenuta in materia di risarcimento del danno morale provocato al lavoratore dal costante timore per la propria salute provocato dallo svolgimento dell’attività lavorativa in un ambiente insalubre.
Nel caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione, difatti, gli eredi di un lavoratore ricorrevano dinanzi al Giudice affinchè il datore di lavoro venisse condannato al risarcimento del danno nei confronti dello stesso per il danno subito a causa dell’esposizione all’amianto e ad altri agenti morbigeni, nell’espletamento della attività.
La Corte d’Appello rigettava la domanda ed escludeva il riconoscimento del danno morale, motivando tale decisione sulla base dell’assunto per cui non sarebbe stata sufficiente, a tal fine, la prova del solo svolgimento della prestazione lavorativa in un ambiente insalubre, ma anche la prova di un effettivo turbamento psichico subito dal lavoratore e strumentalmente connesso all’insalubrità dell’ambiente.
Orbene, come detto, la questione giungeva all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione la quale, in riforma della sentenza del Giudice di secondo grado, chiariva che il danno morale fosse, nella specie, risarcibile stante, innanzi tutto, la constatazione per cui il danno morale, nella fattispecie consistente nella costante paura di ammalarsi, ben può essere dimostrato attraverso indizi e presunzioni in quanto lo stesso sarebbe difficile da accertare attraverso la prova scientifica, stante la natura di sofferenza intrinseca e difficilmente documentabile in maniera tangibile.
Inoltre, nella fattispecie che ci occupa, secondo la Corte di Cassazione, attraverso le presunzioni è stato possibile giungere alla configurazione di un danno consistente nella costante paura di contrarre una malattia svolgendo la propria attività professionale e, pertanto, in ambito lavorativo, danno questo – ad avviso dei Giudici di legittimità – perfettamente risarcibile in quanto afferente alla sfera di diritti che trovano copertura costituzionale.
In altri termini, pertanto, la Suprema Corte ha chiarito che il danno morale sia da risarcire, nei casi analoghi a quello in esame, in maniera del tutto scissa dal danno biologico documentato, ivi rilevando anche solo la porzione di danno morale, rappresentato – come detto – dal costante timore di ammalarsi sul posto di lavoro insalubre.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso degli eredi del lavoratore.