
I confini del c.d. “straining”
13 Settembre 2022
NEI CONTRATTI DI MUTUO CON “AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE”: INDETERMINATEZZA DEL TASSO CONVENUTO – CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DELLE RATE
20 Settembre 2022L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta con i provvedimenti n. 11908 e 11909/2022 sanzionando due compagnie assicurative per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette nella liquidazione dei sinistri nel ramo Rca con particolare riguardo alle prassi nella motivazione dell’offerta o del suo diniego.
Nella fattispecie che ci occupa si trattava di un procedimento concernente tre condotte poste in essere dalle imprese di assicurazione nella fase di liquidazione del danno RC auto e consistenti:
a) nell’imposizione di ostacoli all’esercizio dell’accesso agli atti del c.d. fascicolo del sinistro mediante l’adozione di comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato diniego inerenti alle relative istanze;
b) nella mancata indicazione delle motivazioni nella fase di formulazione dell’offerta risarcitoria o delle motivazioni sottese al suo eventuale diniego;
c) nell’imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto, quali il mancato rispetto dei termini di legge fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per l’espletamento della procedura liquidativa, il mancato riscontro a richieste provenienti dai consumatori anche tramite il canale telefonico in merito allo stato della pratica, nonché la sussistenza di difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore.
Ebbene, ciò che veniva contestato alle Società di assicurazione era la violazione degli artt. 20, comma 2, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo, in quanto la Società avrebbe adottato tre distinte pratiche commerciali in violazione degli articoli 20 comma 2, 22, 24 e 25 lettera d) del Codice del Consumo e nello specifico:
– la natura aggressiva del comportamento sub a) in violazione degli artt. 20 comma 2, 24 e 25, lett. d), del Codice del consumo, laddove risultasse accertato che il professionista abbia frapposto ostacoli non contrattuali all’esercizio del diritto di accesso al fascicolo del sinistro. I comportamenti risulterebbero, infatti, idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al risarcimento del sinistro, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, in quanto idonei a precludere l’esercizio del diritto da parte del consumatore e di conseguenza a condizionarne le determinazioni rispetto al risarcimento;
– la violazione degli artt. 20, comma 2 e 22 del Codice del Consumo, in relazione ai comportamenti sub b), in quanto consistenti nell’omettere informazioni rilevanti di cui il consumatore danneggiato ha bisogno per prendere una decisione consapevole in merito all’accettazione dell’offerta risarcitoria proposta dalla compagnia assicurativa ovvero al suo diniego. Difatti, il consumatore, in assenza di tali informazioni, potrebbe essere indotto ad accettare l’offerta risarcitoria o a rifiutarla in maniera non informata e non consapevole, o ad accettare il diniego del risarcimento senza avere gli elementi necessari per reagirvi;
– la sussistenza di una pratica commerciale aggressiva in relazione ai comportamenti sub c), in violazione degli artt. 20 comma 2, 24 e 25, lett. d), del Codice del consumo, in quanto idonei a dilatare i tempi previsti per la liquidazione del danno subito e ad ostacolare in tal modo il diritto al risarcimento del danno nei termini di legge, inducendo il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
In conclusione l’Autorità ha ritenuto le Compagnie Assicurative responsabili, integrando i comportamenti descritti sub a), b) e c), una pratica commerciale scorretta, contraria alla diligenza professionale, in violazione degli artt. 20, comma 2, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo. La stessa risulta, infatti, mediante le suddette condotte ingannevoli e aggressive, idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al risarcimento del sinistro o al suo diniego facendogli assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso. Quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra da parte della Assicurazione, che è risultata consapevole della sussistenza dei comportamenti ingannevoli e aggressivi descritti, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta. Difatti, in conseguenza della inadeguatezza delle procedure adottate nella gestione delle richieste di accesso e delle richieste di risarcimento del danno e dell’assenza di sistemi di monitoraggio adeguati, il danneggiato è costretto a subire ritardi in violazione dei termini temporali previsti dalla normativa settoriale e/o ostacoli di vario genere nel riscontro all’accesso al fascicolo del sinistro e/o nella formulazione delle offerte o del loro diniego e, in conseguenza delle carenze informative che le caratterizzano, ad accettare o rifiutare l’offerta risarcitoria in maniera inconsapevole o ad accettare il diniego del risarcimento senza avere gli elementi necessari per reagirvi.
A livello sanzionatorio le Compagnie Assicurative sono state condannate al pagamento di una sanzione amministrativa per l’importo complessivo di €. 5.000.000,00.
Avv. Cecilia Di Guardo