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7 Aprile 2023
LEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO IN CASO DI RIFIUTO DA PARTE DEL LAVORATORE DI SVOLGERE IL LAVORO STRAORDINARIO RICHIESTO
17 Maggio 2023Il caso sottoposto al vaglio della magistratura attiene all’ipotesi in cui all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo non consegua automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 231 del 2001, sussistendo la stessa anche se l’autore del reato non sia stato identificato.
E’ questo il principio che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione Penale ( Sezione IV – Sentenza n. 10143 del 10 marzo 2023) alla quale ha fatto ricorso una società che si era vista rigettare dalla Corte di Appello una istanza di revisione di una condanna dalla stessa società subita per illecito amministrativo ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 dopo che i rappresentanti della società erano stati assolti perché “il fatto non sussiste” per i reati presupposti collegati all’illecito amministrativo.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società richiamando altresì un altro principio in base al quale, in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 per contrasto di giudicato ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato.
La difesa degli imputati, ha sottolineato inoltre la Corte di Cassazione, aveva sostenuto nel ricorso che la pronuncia assolutoria aveva accertato che fosse insussistente il reato di lesioni colpose, costituente secondo il modello normativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 il reato presupposto della responsabilità della società, ma non è in effetti così avendo invece la sentenza affermato in realtà una cosa diversa, per avere ritenuto che i due imputati non avessero rivestito una posizione di garanzia. La lettura della sentenza ha quindi in sintesi rivelato tutt’altro e cioè che il giudice ha ritenuto che il fatto era sussistente ma che non fosse ascrivibile a responsabilità degli imputati.
La Corte di Cassazione ha quindi rammentato come in tema di responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231 del 2001 è stato stabilito, con sentenza n. 20060 del 04/04/2013 della V Sezione penale, che “all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo non consegua automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato”.
Avv. Alice Fernandez
Avv. Cecilia Di Guardo