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29 Agosto 2023Com’è noto, dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il d.lgs. 24/2023 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea (cd. direttiva whistleblowing).
Violazioni di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Così come previsto dall’art. 24 del citato decreto, le nuove norme avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023 per gli enti pubblici e per una parte dei soggetti del settore privato che ne sono destinatari.
La deroga riguarda “i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove” per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna decorre dal 17 dicembre 2023.
Dunque, rispetto al più recente passato in cui la normativa sul tema non era obbligatoria per le imprese private, il decreto amplia, in maniera rilevante, l’ambito di applicazione della tutela e, di conseguenza, i destinatari degli obblighi.
A partire dal 15 luglio 2023, sono obbligati a rispettare la nuova normativa:
- tutti gli enti pubblici;
- le aziende che hanno impiegato in media nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- le aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- le aziende che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DLgs 231/01 anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione oggettivo, il decreto prevede una tutela per le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono escluse, invece, le contestazioni o rivendicazioni di carattere personali nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano riconducibili al diritto unionale.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione soggettivo, il decreto individua quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.
La platea dei soggetti disegnata dai commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 24/23 è, infatti, la più ampia possibile: tutti i dipendenti pubblici e i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati oppure forniscono beni o servizi; liberi professionisti e consulenti, ma anche volontari e tirocinanti anche non retribuiti. Infine, la tutela si estende agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.
Viene altresì specificato dal decreto oggetto di analisi come l’ambito di tutela soggettiva e oggettiva (riservatezza, tutela contro ritorsioni, esclusione responsabilità) deve essere assicurata anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante il processo di selezione.
Ambito lavorativo
Dunque, a norma di legge, negli enti pubblici la tutela si applica a chi effettua segnalazioni interne (ovvero presso lo stesso ente di appartenenza) o esterne (a società e/o enti pubblici esterni all proprio ente di appartenenza), ovvero a chi presenta formali denunce all’autorità giudiziaria relativamente a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Nelle aziende private con almeno 50 dipendenti e in quelle che non raggiungono tale limite ma che operano nei settori regolamentati a livello europeo, la tutela si applica a coloro che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di illeciti che riguardano violazioni di norme europee o diritto interno nei settori indicati.
Nelle aziende che non raggiungono il limite di 50 dipendenti ma adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01 la tutela si applica a coloro che effettuano segnalazioni interne di violazioni relativamente a condotte illecite rilevanti nel rispetto del modello organizzativo adottato.
Nelle aziende di cui al punto precedente che superano il limite di 50 dipendenti la tutela si applica anche a coloro che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di norme europee o diritto interno nei settori indicati.
Il processo di segnalazione
Non vi sono differenze tra ente pubblico e impresa privata. Le tutele da concedere sono le stesse, così come rimangono sostanzialmente le medesime procedure di segnalazione da rispettare.
La nuova disciplina prevede 3 diversi canali di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.
Canale di segnalazione interna
Il canale di segnalazione interna, attivato sentite le organizzazioni sindacali, deve essere progettato con misure di sicurezza tali da garantire, ove necessario anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.
La gestione del canale interno deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato oppure ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
Le segnalazioni possono assumere forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del segnalatore, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
È definito l’iter procedurale successivo alla segnalazione:
- entro 7 giorni dalla presentazione, l’incaricato deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni; mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- entro 3 mesi occorre fornire riscontro al segnalante;
- entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario.
Le modalità, le condizioni e le procedure per effettuare le segnalazioni devono essere chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i possibili destinatari, anche a chi non frequenta i luoghi di lavoro. Ove possibile, tutte le informazioni devono essere pubblicate in una sezione dedicata sul sito internet dell’organizzazione al fine di assicurarne la conoscenza a tutti i soggetti interessati.
Sanzioni
Come si è visto il Decreto rafforza il potere di intervento dell’Anac ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Fermo restando altri profili di responsabilità l’Anac applica
- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che: sono state commesse ritorsioni; la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l’obbligo di riservatezza; non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa; non è che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. da € 500 a € 2.500 quando accerta che è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.