La posizione di garanzia del coordinatore dei lavori
16 Ottobre 2023
ESIGENZE DI RIDUZIONE DEI COSTI E GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – onere probatorio a carico del datore di lavoro.
30 Novembre 2023Recentemente la Suprema Corte è intervenuta in tema di licenziamento del Dirigente affermando che “Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà o la pretestuosità del recesso datoriale. Lo ha ribadito la Suprema Corte che, rigettando il ricorso di una lavoratrice, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. L, Ord. 02-11-2023, n.30464).”
Al fine di inquadrare correttamente l’impugnativa proposta è necessario una breve premessa circa la nozione di giustificatezza per come elaborata dalla giurisprudenza di vertice.
La Suprema Corte ha affermato “In tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.” (Cass. Civ., Sez. Lav., Ordinanza 10 gennaio 2023 n. 281) e “La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle L. n. 604/1966 e L. n. 300/1970 non è applicabile ai dirigenti, mentre per quest’ultimi occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giusta causa ex art. 2119 c.c., essendo ravvisabile “qualora l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. (Nel caso di specie, la Cassazione afferma che affinché sussista la giustificatezza del licenziamento del dirigente basta la dimostrazione di 2 dei 6 addebiti disciplinari originariamente contestati).” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03 gennaio 2023, n. 88).
Sempre recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, NON È NECESSARIA UNA ANALITICA VERIFICA DI SPECIFICHE CONDIZIONI, MA È SUFFICIENTE UNA VALUTAZIONE GLOBALE, CHE ESCLUDA L’ARBITRARIETÀ DEL RECESSO, IN QUANTO INTIMATO CON RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE IDONEE A TURBARE IL RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL DATORE DI LAVORO, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente, sicché assume rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso (Nel caso di specie, rigettando il ricorso del dirigente, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata contenente una motivazione congrua circa la ritenuta giustificatezza del motivo, idonea ad escludere l’arbitrarietà del recesso in ragione della rilevanza del fatto contestato in termini di TURBAMENTO DEL VINCOLO FIDUCIARIO, TANTO PIÙ INTENSO QUANTO PIÙ ELEVATO IL RUOLO (DIRIGENZIALE) DEL DIPENDENTE, il tutto in conformità ad una valutazione delle condotte delle parti alla stregua dei criteri di correttezza e buona fede). (…) 2. VA RILEVATO CHE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE “AI FINI DELLA GIUSTIFICATEZZA” DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE, NON È NECESSARIA UNA ANALITICA VERIFICA DI SPECIFICHE CONDIZIONI, MA È SUFFICIENTE UNA VALUTAZIONE GLOBALE, CHE ESCLUDA L’ARBITRARIETÀ DEL RECESSO, IN QUANTO INTIMATO CON RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE IDONEE A TURBARE IL RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL DATORE DI LAVORO, NEL CUI AMBITO RIENTRA L’AMPIEZZA DI POTERI ATTRIBUITI AL DIRIGENTE (EX MULTI CASS. N. 34736 DEL 30/12/2019), SICCHÉ ASSUME RILEVANZA QUALSIASI MOTIVO CHE SORREGGA, CON MOTIVAZIONE COERENTE E FONDATA SU RAGIONI APPREZZABILI SUL PIANO DEL DIRITTO, IL RECESSO (CASS. N. 6110 DEL 17/03/2014)…” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26 gennaio 2022, n. 2246).
Merita altresì di essere segnalata, per la sua chiarezza e sinteticità, altra recente pronuncia della Cassazione “Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.” (Cass. civ., Sez. lavoro, 10 novembre 2021, n. 33254).
Non da ultimo si segnala la seguente pronuncia che affronta il tema della diversità tra giusta causa e giustificatezza “La disciplina limitativa del potere di licenziamento (art. 15, L. 604/1966, n. 604 ; L. 20/05/1970, n. 300) non è applicabile, a norma dell’art. 10 L. 15/07/1966, n. 604, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dei dirigenti, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo L. n. 604 del 1966, n. 604 , ex art. 3, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni e, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva. In tale contesto, la riconosciuta insussistenza della giusta causa non esclude in sè che il licenziamento del dirigente possa ritenersi “giustificato” alla stregua dei principi ora richiamati. Ove sussista la giusta causa non può il licenziamento ritenersi ingiustificato, ma un licenziamento privo di giusta causa potrebbe comunque essere giustificato, alla stregua dell’interpretazione delle clausole negoziali e dei principi elaborati dalla pluriennale giurisprudenza di questa Corte in materia.” (Cass. civ., Sez. lavoro, 27 dicembre 2019, n. 34549).
Dello stesso tenore i recenti arresti della giurisprudenza di merito “Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.” (Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, 20 settembre 2022 n. 206) e “La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 L. 15/07/1966, n. 604, Art. 1 della legge n. 604 del 1966 L. 15/07/1966, n. 604, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ne consegue che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili “ex ante”, o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso.” (Tribunale Reggio Emilia, Sez. lavoro, 28 luglio 2022, n. 194).
Ancor più chiara, se possibile, la Corte di Appello di Milano nell’affermare che “Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, PUÒ RILEVARE QUALSIASI MOTIVO, PURCHÉ ESSO POSSA COSTITUIRE LA BASE PER UNA MOTIVAZIONE COERENTE E SORRETTA DA MOTIVI APPREZZABILI SUL PIANO DEL DIRITTO, A FRONTE DEL QUALE NON È NECESSARIA UNA ANALITICA VERIFICA DI SPECIFICHE CONDIZIONI, MA È SUFFICIENTE UNA VALUTAZIONE GLOBALE CHE ESCLUDA L’ARBITRARIETÀ DEL LICENZIAMENTO IN QUANTO RIFERITO A CIRCOSTANZE IDONEE A TURBARE IL LEGAME DI FIDUCIA CON IL DATORE, NEL CUI AMBITO RIENTRA L’AMPIEZZA DEI POTERI ATTRIBUITI AL DIRIGENTE.” (Corte d’Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 20 luglio 2022, n. 542) e “In tema di lavoro subordinato, ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, può rilevare qualsiasi motivo, purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del licenziamento, in quanto riferito a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore. Con particolare riguardo ai motivi di carattere soggettivo, poiché il lavoro del dirigente è fondato sul legame di fiducia con il datore di lavoro, la giustificatezza è in ogni fatto che sia idoneo a turbare questa fiducia e, in tale ambito, componente della fiducia è anche l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente, nel senso che maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità di fiducia, con conseguente più ampio spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla.” (Corte d’Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 07 febbraio 2020, n. 2082).
Alla luce di quanto detto, la giustificatezza si distingue dalle motivazioni del licenziamento previste dalla legge, essendo integrata ogni qual volta il recesso non sia arbitrario o pretestuoso e, quindi, del tutto sfornito di una motivazione apprezzabile (ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., 02 ottobre 2018 n. 23894).
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo