
ESIGENZE DI RIDUZIONE DEI COSTI E GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – onere probatorio a carico del datore di lavoro.
30 Novembre 2023
Assegno divorzile e rilevanza della convivenza prematrimoniale
22 Dicembre 2023Recentemente la Suprema Corte ha affermato il principi in forza del quale in tema di licenziamento disciplinare il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 7 settembre 2023, n. 26043).
La pronuncia trae origine dalla Corte d’Appello di Bari la quale rigettava il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia di rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare con preavviso intimatogli il 20 dicembre 2017 dalla Società Cooperativa di produzione e lavoro “T. f.”, a seguito di contestazione disciplinare del 22 maggio 2017, riportata per esteso in sentenza, collegata a episodio di rifiuto di sottoscrizione di un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro e contestuale aggressione verbale dei responsabili di cantiere con ingiurie e minacce.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva il lavoratore con quattro motivi.
In particolare, con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7L. n. 300/1970, 2L. n. 604/1966, 2 e 2119 c.c., 48 CCNL Dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia, 112c.p.c., per avere il giudice del gravame violato il principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione; in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass n. 11540/2020, Cass. n. 8293/2019).
Nel caso in esame, come già osservato nella sentenza gravata, non venivano mutati i fatti contestati di rilievo disciplinare, ma la loro qualificazione, avendo la società in prima battuta contestato al lavoratore la fattispecie della grave insubordinazione prevista dal CCNL e comportante il licenziamento senza preavviso, e poi, in sede di irrogazione del licenziamento, la fattispecie della rissa sul luogo di lavoro, sempre prevista dall’art. 48 del C.C.N.L. applicato al rapporto, comportante il licenziamento con preavviso.
Non risultava, dunque, violato il principio di immutabilità della contestazione, in quanto il fatto materiale (rifiuto di sottoscrivere un ordine di servizio e aggressione verbale dei responsabili di cantiere con ingiurie e minacce) rimaneva il medesimo.
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo