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15 Maggio 2024La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 aprile 2024, n. 16703 ha affermato che fondare il diniego del beneficio della sospensione condizionale sulla base di un precedente per il quale vi è l’ammissione alla messa alla prova in quanto proprio l’ammissione al predetto beneficio per il reato costituente il precedente giudiziario asseritamente ostativo dimostra che il giudice della messa alla prova ha valutato che “l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati” ex art. 464 – quater, comma 3, c.p.p.. La Cassazione ha premesso che secondo la giurisprudenza prevalente di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Cass. pen., Sez. V, n. 17953 del 7/2/2020, CED Cass. 279206 – 02; contra, Cass. pen., Sez. III, n. 42737 del 6/7/2016, CED Cass. 267906 – 01), essendo altrettanto indubbio che, nell’esprimere la valutazione prognostica, il giudice, ove valorizzi gli elementi prevalenti, deve giustificare in modo convincente le ragioni per le quali tale elemento assume valenza prevalente rispetto a quelli valorizzati dalla difesa. I Supremi Giudici hanno ritenuto che l’affermazione della Corte d’appello che aveva attribuito rilievo ad un precedente giudiziario per il quale il reo era stato ammesso alla messa alla prova, facendone derivare una conseguenza pregiudizievole per il reo, ritenendo che ciò denotasse una sua personalità negativa sia errata. Tale valutazione, ad avviso della Cassazione, è erronea, considerato che la circostanza di essere gravato da precedente giudiziario per il quale l’imputato è stato ammesso all’istituto della messa alla prova non ha valenza negativa quale elemento da valutarsi tra i criteri direttivi indicati dall’art. 133, c.p..
Avv. Amedeo Di Odoardo