Circolari INPS e limiti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge
15 Maggio 2024Responsabilità del Comune per marciapiede dissestato, anche se la gestione della strada risulta in capo ad un terzo
31 Maggio 2024Approvato il 24 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 124, 29 maggio 2024) entra nella giornata odierna in vigore il D.l. 29 maggio 2024, n. 69, in cui si prevedono disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Diverse sono le novità previste, tra le più importanti rinveniamo la possibilità di regolarizzare le piccole difformità, dentro e fuori gli edifici; si include una definizione ampia rispetto al passato di edilizia libera, introducendo la possibilità di costruire in assenza di qualsivoglia permesso. Da ultimo, concedendo la possibilità ai Comuni di vendere le case abusive non ancora demolite.
Il “decreto Salva casa” modifica diverse disposizioni del Testo unico per l’edilizia, dpr. 380/2001, ed il presente articolo si soffermerà solo su quelle più rilevanti.
Edilizia libera: è da intendersi la parte di modifiche non soggette ad alcun tipo di permesso, titolo abilitativo o comunicazione che possono essere eseguiti in totale libertà da parte del privato titolare dell’immobile ma sempre nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici del comune di riferimento oltre che dalle normative di settore di cui all’art. 6 e dpr. 380/2001 e, da ultimo, anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.l. n. 42/2004.
Sono inclusi opere riguardanti le vetrate, tra cui vi rientrano le c.d. vetrate panoramiche amovibili (Vepa) aventi funzione temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, con l’aggiunta di poter eseguire tali interventi, oltre che alle logge e ai balconi, anche ai porticati rientranti all’interno dell’edificio.
Unica eccezione, non eliminata dal decreto legge, resta sempre quella dell’impossibilità che tali opere possano creare degli spazi chiusi e che conseguentemente possano creare delle variazioni di volumi e di volumetrie o anche comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
Altra novità all’interno delle attività di edilizia libera è la creazione della nuova lettera b-ter), in cui si compendia una nuova categoria di opere realizzabili, inquadrabili all’interno del novero delle c.d. opere di schermatura solare ovvero della possibilità di intervenire aggiungendo soprattutto tende da sole, tende da esterno o anche tende a pergola con telo retrattile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
Le opere non devono comportare una variazione di volumi e superfici.
Altro aspetto da evidenziare è quello in merito alle modifiche intervenute nell’ambito del c.d. mutamento della destinazione d’uso di cui all’art. 23- ter, dpr. 380/2001.
Dopo il primo comma, il nuovo comma 1- bis, contempla la possibilità di poter sempre procedere con il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare, purché questa sia inclusa all’interno della stessa categoria funzionale e che avvenga nel rispetto delle normative di settore, laddove si lascia ampia possibilità per i singoli comuni di riferimento di fissare delle specifiche condizioni tramite gli strumenti urbanistici a loro disposizione.
Avv. Amedeo Di Odoardo