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7 Giugno 2024Il Tribunale di Palermo ha pronunciato sentenza in data 14 maggio 2024 nell’ambito della quale ravvisa la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune proprietario della strada connessa ad infortunio subito da un pedone a causa del manto stradale di un marciapiede dissestato.
Nello specifico, il Tribunale adito era chiamato a pronunciarsi circa l’imputabilità del suddetto evento dannoso al Comune o, in alternativa, al gestore della strada in questione.
Il Giudice ha svolto una disamina dei fatti, chiarendo come la questione della responsabilità per al verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati agli utenti della strada, dalle anomalie del manto stradale sia oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
Difatti, secondo l’orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della Pubblica Amministrazione deve essere esclusa, in relazione a simili eventi, se non venga accertato che il sinistro sia stato provocato da un’anomalia configurantesi con le caratteristiche dell’ “insidia”: ché solo in tal caso l’anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sulla scorta di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo.
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l’escludere l’operatività della presunzione dettata dall’art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all’alveo dell’art. 2043 c.c. le ipotesi ni cui ricorra li presupposto ‘in fatto’ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure affermata, più di una volta (Cass. civ. nn. 3651 e 5445), la tesi dell’applicabilità, in casi analoghi, dell’art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato per caso fortuito, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall’assenza di prova relativa ala sussistenza di un “insidia”.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche il medesimo Tribunale di Palermo, in casi analoghi, aveva già sostenuto la tesi secondo la quale l’affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di (o anche solo in concorso con) quella del custode, non potesse muovere dalla mera constatazione dell’assenza di prova che l’anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile ‘percepibilità’ da parte dello stesso danneggiato, e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”.
Ciò alla luce della considerazione per cui, la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento (almeno tendenzialmente) regolare. Sicché, l’obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell’utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell’asfalto stradale, tale da consentire li rilievo di ogni ‘patologia’ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi.
Ebbene, nella fattispecie posta al vaglio del Tribunale, il Comune di Palermo risultava essere soggetto proprietario del tratto di strada ove si è verificato il sinistro occorso e proprietario, più in generale, di una rete stradale di assai rilevanti dimensioni, in relazione alla quale ha ritenuto di dover demandare ad altro soggetto quei compiti di vigilanza che in astratto, sarebbero stati di competenza del Comune medesimo.
Il Giudice, inoltre, procede nell’affermare come la figura del “custode”, ex art. 2015 c.c., sia quella di chi può esercitare sulla “cosa” un immediato potere giuridico e fattuale di controllo e sorveglianza e, pertanto, essendo stato causato il sinistro dal cattivo stato del marciapiede, della cui manutenzione era incaricata una società terza, ad avviso del Comune, il potere di custodia spettava a quest’ultima.
Il Tribunale, pertanto, sostiene come, al fine di attribuire la responsabilità per l’evento dannoso occorso il capo al soggetto terzo incaricato della gestione della strada, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il tratto di strada in cui si era verificato l’evento avrebbe dovuto essere oggetto di attività programmata di manutenzione, o di un passaggio periodico di controllo, o, ancora, che l’anomalia fosse stata segnalata ma non risolta. Non avendo dimostrato nulla di tutto ciò, il manutentore non potrà essere considerato responsabile dell’evento.
Ne consegue che il Comune sarà ritenuto responsabile per i danni occorsi all’utente della strada, seppur la gestione della stessa sia demandata ad un soggetto terzo, laddove lo stesso non abbia fornito prova di una differente responsabilità sussistente in capo alla società gestente.
Avv. Cecilia Di Guardo