Il Mobbing a seguito della recente sentenza della Cassazione civile, Sez. lav., del 12 luglio 2024, n. 1919
23 Luglio 2024Reati contro la famiglia: valore probatorio dei messaggi minatori inoltrati al maltrattato – Cass. Penale, Sent. 11 settembre 2024
20 Settembre 2024Pochi giorni addietro la Suprema Corte ha affermato il seguente principio “A norma dell’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies D.Lgs. n. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio” (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 15 luglio 2024, n. 19348).
La sentenza prende le mosse da un pronunciamento della Corte d’appello di Venezia la quale aveva rigettato l’appello della lavoratrice avverso le sentenze del Tribunale di Belluno, di reiezione della domanda di accertamento del diritto alla precedenza, ai sensi degli artt. 5, comma 4-quater e sexies D.Lgs. n. 368/2001 e 24D.Lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla Cooperativa in costanza del suo rapporto lavorativo e successive alla sua scadenza e di risarcimento del danno conseguente.
La Corte territoriale ne ha escluso la possibilità di esercizio in costanza del rapporto di lavoro e ritenuto, in relazione al periodo successivo alla sua cessazione, il difetto di prova, a carico della lavoratrice, dell’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato.
Il Supremo Collegio ha osservato che l’art. 5, comma 4-quater D.Lgs. n. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, recita: “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
E il suo comma 4-sexies: “Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
Il lavoratore a termine, che abbia il requisito soggettivo suindicato e pertanto dal momento della sua maturazione “fino a” sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, ha, secondo la Cassazione, facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi (decorrenti dal suo esercizio così come manifestato).
Avv. Amedeo Di Odoardo