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4 Ottobre 2024La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta chiarendo la valenza probatoria attribuibile nell’ambito del giudizio penale avente per oggetto il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto e punito ex art. 572 c.p. dello screenshot dei messaggi minatori inoltrati al maltrattato.
Orbene, nello specifico la Suprema Corte si è soffermata sul chiarimento circa la possibilità di qualificare i ridetti screenshot quale riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
Il caso che ci occupa prende le mosse dalla condanna inflitta ad un uomo per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572, commi 1 e 2, c.p.), commessi ai danni della moglie e del figlio minorenne, nonché del reato di lesioni personali volontarie aggravate, commesso ai danni della moglie.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello l’imputato aveva promosso ricorso per Cassazione, rilevando in particolare come il Giudice di secondo grado avesse errato nel valutare la sussistenza del reato, dal momento che la condanna si sarebbe fondata sulle dichiarazioni della vittima, in assenza di idonei elementi di riscontro alle stesse.
La Corte di Cassazione, enunciando il principio di diritto di cui in premessa, ha chiarito come il giudizio di appello fosse corretto, avendo i giudici ritenuto che le dichiarazioni accusatorie dalla moglie dell’imputato fossero supportate sia dal certificato medico in atti, sia dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti della stessa, sia dal contenuto del cellulare della vittima nel quale erano state rinvenute fotografie delle lesioni patite e screenshot dei messaggi ricevuti dal marito.
La Suprema Corte, richiamando il contenuto dell’art. 193, comma 3, c.p., difatti ha chiarito come le regole in esso contenute non debbano trovare applicazione con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante, chiarendo altresì come tali riscontri possano essere costituiti anche dagli screenshot dei messaggi.
Avv. Cecilia Di Guardo