Reati contro la famiglia: valore probatorio dei messaggi minatori inoltrati al maltrattato – Cass. Penale, Sent. 11 settembre 2024
20 Settembre 2024Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 10 ottobre 2024, n. 37214 – la posizione di garanzia rivestita dal coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
29 Ottobre 2024La Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha reso il parere 29 agosto 2024, n. 1154 sullo schema di Decreto che approva il Regolamento di attuazione all’art. 29, comma 19, lett. a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che ha sostituito l’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. All’art. 3, comma 2, dello schema di Regolamento è previsto che, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, l’adozione del provvedimento di sospensione della patente è obbligatoria, purché la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”.
Secondo la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato la scelta di prevedere nella sola ipotesi di colpa grave l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della potestà regolamentare attribuita all’amministrazione dalla norma primaria, purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. cons. atti normativi, parere 29 agosto 2024, n. 1154).