Il parere del Consiglio di Stato in merito alla patente per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili
4 Ottobre 2024La figura del coordinatore della sicurezza nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione di lavori è stata introdotta con Il D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha investito tale figura della responsabilità in merito all’organizzazione complessiva del cantiere, ivi compresa la creazione di un ambiente sicuro per i lavoratori.
Orbene, la sentenza in epigrafe, vaglia nello specifico proprio la figura del coordinatore della sicurezza, ivi considerandola sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, rispetto ad incidenti verificatisi.
Nello specifico, la sentenza in esame prende le mosse da un incidente avvenuto in un cantiere nel quale era intervenuto un crollo, causando lesioni agli operati impiegati nel cantiere medesimo.
La Suprema Corte è a ravvisare una posizione di garanzia nel coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, connessa al rischio di crollo in concreto verificatosi.
Segnatamente, già i giudici di merito avevano formulato un duplice addebito in capo all’imputato, postulando che lo stesso non avesse inserito nel PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) la prescrizione relativa alle corrette modalità di gettata del calcestruzzo e che poi avesse omesso il controllo sull’andamento delle lavorazioni.
Dalla semplice lettura della decisione in commento, appare immediatamente evidente l’ampio raggio dell’ascrizione di responsabilità, la quale chiama in causa il complessivo ruolo del coordinatore nella progettazione e nella esecuzione dell’immobile e, in particolare, l’obbligo di predisposizione del PSC e quello di verificare l’attuazione delle misure in esso previste.
Già antecedentemente, invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva precisato il ruolo del coordinatore nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedessero il concorso di più imprese esecutrici, chiarendo come lo stesso ricoprisse una posizione di garanzia affiancata a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza“, consistenti: “a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS..” (ex multis, Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 – dep. 07/11/2013).
La Corte di Cassazione, inoltre, precisa come non sia sufficiente che il vaglio sul rispetto delle previsioni del piano sia meramente formale, ma vada svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla specificità delle lavorazioni da eseguire. Inoltre, è necessario che vi sia un’attività di verifica della effettiva attuazione del piano, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici.
L’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza della Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici.
Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 81/2008).
Pertanto, può ritenersi che il coordinatore per l’esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l’attuazione dei piani ‘attraverso la mediazione dei datori esecutori.
In altre parolem, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non è tenuto ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall’art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016 -dep. 04/07/2016).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte – nell’accogliere il ricorso presentato – ha ritenuto che il crollo si fosse verificato per causa imputabile alla ditta esecutrice, la quale, nell’eseguire la gettata, procedette allo sversamento della malta cementizia dall’altezza di metri 1,55, e quindi da una quota superiore di oltre il doppio rispetto al limite prescritto dallo strutturalista e senza attendere il consolidamento del primo strato di centimetri 60, chiarendo come tale inosservanza ricadesse sotto la sfera di immediato controllo del direttore dei lavori, ma non del coordinatore della sicurezza, a cui spettava una funzione di alta vigilanza che, secondo giurisprudenza costante, non può estendersi ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.
Avv. Cecilia Di Guardo