I CHIARIMENTI DELL’INL SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (L. 203 / 2024)
7 Febbraio 2025Successione ereditaria: prelievo di somme su conti cointestati – Cass. Civ. Sent. n. 4142/2025
11 Aprile 2025Nel contesto di una riorganizzazione aziendale, la revoca di un incarico dirigenziale alla sua
naturale scadenza e l’assegnazione di un nuovo incarico, anche di minore valore economico, non
costituisce automaticamente un demansionamento. Questo è quanto emerge dall’ordinanza della
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25518 del 24 settembre 2024.
Il caso
Un dirigente, precedentemente responsabile di una struttura complessa, è stato assegnato a una
struttura semplice in seguito all’accorpamento aziendale. Ritenendo il provvedimento lesivo dei
propri diritti, il dirigente ha adito il Tribunale, chiedendo il ristoro del danno patrimoniale subito per
la riduzione della retribuzione conseguente al nuovo incarico.
Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato tale
decisione, rilevando che la riorganizzazione aziendale era giustificata da esigenze tecnico-
organizzative e che l’assegnazione del nuovo incarico era conforme ai criteri stabiliti dalla
normativa ministeriale.
La decisione della Corte di Cassazione
Il dirigente ha impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che la riduzione dell’importanza
dell’incarico affidatogli configurasse un demansionamento illegittimo. La Suprema Corte ha
rigettato il ricorso con la seguente motivazione:
• Il provvedimento adottato dall’azienda rientra nelle facoltà organizzative del datore di
lavoro ed è conforme all’art. 9, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il quale prevede
che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche a seguito di riorganizzazione, l’ente
possa assegnare un nuovo incarico, anche di minore valore economico.
• Non sussiste l’obbligo di attribuire al dirigente un incarico di pari valore economico, a meno
che la revoca non sia intervenuta prima della naturale scadenza dell’incarico.
• La questione dell’equivalenza delle mansioni non era stata introdotta in fase d’appello e,
pertanto, non poteva essere oggetto di esame in Cassazione.
Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma che la riorganizzazione aziendale legittima la
ridefinizione degli incarichi dirigenziali, anche con una riduzione del loro valore economico, purché
avvenga nel rispetto della normativa vigente. La pronuncia ribadisce il principio secondo cui il
diritto alla conservazione dell’incarico non è assoluto e che l’organizzazione interna di un ente può
prevalere sulle aspettative individuali dei dirigenti.
Avv. Amedeo Di Odoardo