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20 Agosto 2020Licenziamento illegittimo e anzianità di servizio alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2020
21 Settembre 2020La questione del dovere di mantenimento, da parte dei genitori, del figlio maggiorenne è stata oggetto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la quale non si è limitata a circoscrivere nel tempo tale diritto spettante alla prole, bensì ha chiarito taluni aspetti della normativa relativa all’affidamento non particolarmente chiari, rivedendo altresì delle antecedenti decisioni della stessa Suprema Corte.
Il principio secondo cui esista, in capo alla prole, il diritto ad essere mantenuta dai genitori finchè non autosufficiente, è dotato di chiarezza e stabilità. In altri termini, i genitori hanno l’obbligo giuridico di mantenere i propri figli, non solo sinchè gli stessi non abbiano compiuto la maggiore età, bensì fino a quando questi ultimi non abbiano sviluppato un’autonomia economica.
Tale obbligo gravante sui genitori trova il suo ancoraggio legislativo nella Carta Costituzionale, specificamente all’art.30, il quale chiarisce che per il solo fatto di aver generato dei figli, i genitori siano obbligati al loro mantenimento.
Seppur tale principio sia dotato di stabilità, la questione non risulta essere esente da problematiche, le quali sono state, in più occasioni, chiarite dalla Giurisprudenza di legittimità. Una prima “nota dolente” è rappresentata dal significato di “indipendenza economica”, ovverosia quando ed in che termini un figlio possa essere definito autosufficiente. Per chiarire, l’interrogativo che ci si è posti è quello relativo a quali siano le condizioni, ossia i “requisiti”, per cui un figlio possa considerarsi indipendente economicamente dalla famiglia e, pertanto, inidoneo a vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento da parte dei genitori (ad esempio: un lavoro part-time è da considerarsi sufficiente? Un tirocinio retribuito? E così via). A tale interrogativo la Corte ha risposto di volta in volta; di rilievo appare, a tal proposito, la Sentenza n. 18974/2013, in cui la Suprema Corte, ha chiarito che il figlio maggiorenne possa considerarsi autosufficiente economicamente allorquando cominci a percepire un reddito che sia corrispondente alla professionalità da lui acquisita, in relazione alle normali condizioni di mercato.
Un’altra questione che ha destato problemi è quella relativa al limite di età entro il quale sul genitore gravi l’obbligo di mantenimento della prole. Ebbene, a tal proposito, la Corte ha stabilito, a più riprese, che tale limite di età sia da ricercare nella soglia dei 35 anni, in quanto, oltre tale età, appare inverosimile che la mancata indipendenza economica del figlio derivi dalle logiche del mercato del lavoro e non dall’inerzia del figlio stesso rispetto alla ricerca di un impiego. Tale limite tuttavia, ha chiarito la stessa Giurisprudenza di legittimità, è un limite indicativo e non tassativo, in quanto il Giudice dovrà valutare il caso concreto e definire, di conseguenza, se il figlio sia ancora meritevole dell’assegno di mantenimento da parte dei genitori, nonostante abbia superato i 35 anni d’età. Il Giudice, difatti, dovrà valutare discrezionalmente, caso per caso, le condizioni che giustifichino il permanere dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni a carico dei genitori.
Da ultimo, la Corte di Cassazione è tornata sul tema con l’Ordinanza n. 17183/2020, ordinanza che tratta, segnatamente, di autoresponsabilità del figlio maggiorenne. La Suprema Corte ha, difatti, stabilito che il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, una volta terminato il percorso formativo, debba adoperarsi al fine di rendersi economicamente autonomo, impegnandosi a trovare un’occupazione e, se necessario, ridimensionando le proprie aspirazioni. Secondo la Corte, il principio di autoresponsabilità impone ai figli maggiorenni di attivarsi al fine di potersi procurare dei mezzi di sostentamento autonomi e ciò, nella pratica, andrà valutato avendo riguardo alla durata del percorso di studi sostenuto dal figlio ed al periodo di tempo del quale un giovane laureato ha bisogno, secondo le logiche del mercato del lavoro, per trovare un’occupazione ed essere autosufficiente economicamente.
In altri termini, ed in definitiva, l’assegno di mantenimento sarà dovuto al figlio maggiorenne solo allorquando lo stesso non abbia potuto trovare un impiego per una causa a lui non imputabile e nel caso in cui lo stesso non abbia potuto ottenere neanche un impiego alternativo idoneo ad assicurargli l’autosufficienza.