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14 Ottobre 2020Uno strumento non molto conosciuto, ma decisamente utile in tutti quei casi in cui essere presenti nel luogo o nella data del divorzio si riveli difficile per uno dei coniugi, è rappresentato dal divorzio per procura.
Invero, negli ultimi anni, la pratica di divorzio è stata oggetto di rivisitazioni normative volte a favorirne l’attuazione; si pensi alle previsioni contenute nella L. 6 maggio 2015, con la quale è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, finalizzato ad ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale in tempi celeri ed in assenza di numerosi formalismi ed adempimenti antecedentemente richiesti ai coniugi intenzionati al divorzio.
Gli intenti del legislatore, difatti, appaiono quelli di favorire la pratica di divorzio e di accelerarla, in un’ottica di adeguamento della normativa alla realtà sociale, nella quale sempre più coniugi decidono di sciogliere il vincolo matrimoniale.
Ebbene, tra le novità relative all’istituto del divorzio che, ricordiamolo, è disciplinato dalla L. n. 898/1970, vi è anche quella concernente il divorzio per procura.
Appare opportuno, per completezza di analisi, chiarire cosa si intende per procura. La procura è disciplinata dall’art. 1392 del Codice Civile e consiste in un negozio unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo.
Tale procura può essere generale, ossia riferita ad una svariata serie di atti da compiere in nome e per conto del rappresentato, sempre entro dei limiti rappresentati dagli atti di ordinaria amministrazione, o speciale, ossia relativa ad un unico e determinato atto da compiere per il rappresentato.
Ebbene, nel caso di divorzio per procura, pertanto, il coniuge rappresentato potrà conferire una procura ad un rappresentante affinchè divorzi in sua “vece”.
Tale possibilità, come anticipato, si inserisce in una più ampia visione del legislatore volta a favorire la pratica di divorzio, in un’ottica di aderenza della lettera legis alla realtà sociale.
Invero, il tema del divorzio per procura è stato recentemente oggetto del Decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, del 19 gennaio 2016.
In tale decisum il Tribunale ha stabilito che, nel caso in cui uno dei coniugi non sia presente nel giorno e nel luogo destinati allo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma lo stesso abbia conferito procura ad un procuratore speciale, sia possibile procedere al divorzio, ammettendo tale possibilità sulla base dell’analogia con l’istituto del matrimonio per procura. Ovviamente, si badi, tale eventualità può verificarsi solo laddove vi siano comprovate esigenze che giustifichino l’assenza di uno dei coniugi, ad esempio come nel caso in cui uno di essi si trovi all’estero perché si sia ivi trasferito o si trovi, ad esempio, in una missione militare.
Tornando alla decisione di cui sopra, nel caso proposto al Tribunale di Milano, una coppia di coniugi, di cui uno milanese e l’altro cinese, separati in sede giudiziale, aveva deciso di procedere con la pratica di divorzio e, a tal fine, il marito, che si trovava in Cina ed era impossibilitato a tornare in Italia rilasciava una procura consolare ad un procuratore speciale. L’Ufficiale di Stato Civile dinanzi al quale la dichiarazione doveva essere effettuata (in quanto si trattava di divorzio consensuale), si rifiutava di procedervi, data l’assenza del marito alla lettura dell’atto consensuale di divorzio.
Ebbene, il Tribunale, nel richiamato Decreto, ha chiarito che la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale per procura sia assolutamente garantita dal nostro Ordinamento per una serie di motivazioni: 1) innanzi tutto facendo riferimento agli intenti del legislatore degli ultimi anni, volti proprio a favorire lo scioglimento del vincolo matrimoniale; 2) in secondo luogo, alla luce dell’art. 111, comma 3, c.c., nel quale è stabilito che si possa contrarre matrimonio per procura e, pertanto, analogicamente, lo stesso può anche essere sciolto nelle medesime modalità; 3) da ultimo, è proprio l’art. 4, n. 7, della L. 898/70 che prevede che “i coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore”. È, pertanto, la stessa legge sul divorzio ad ammettere la rappresentanza in caso di gravi e comprovati motivi.
Per quel che concerne gli aspetti pratici, la procura, per chi si trova all’estero, deve essere rilasciata dal Consolato italiano del Paese in cui si trova il soggetto e deve indicare, specificamente, i poteri del rappresentante, trattandosi di procura speciale.