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21 Ottobre 2020Una questione di particolare interesse, sottoposta recentemente al vaglio della Suprema Corte, è quella relativa ai requisiti per il riconoscimento dell’indennità NASPI.
La Corte di Cassazione, difatti, è intervenuta sul tema con l’Ordinanza n. 17793/2020.
La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) consiste in un’indennità mensile di disoccupazione istituita dall’art. 1 del D.l.gs. n. 22/2015 ed erogata su domanda dell’interessato in tutti i casi di disoccupazione involontaria intervenuta a partire dal 1° maggio 2015.
La predetta ordinanza prende le mosse dal caso di un lavoratore che aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo avverso l’INPS al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme trattenute dall’Istituto sul proprio trattamento pensionistico, sulla scorta di una presunta indebita percezione della NASPI dall’anno 2005 all’anno 2009.
Nello specifico l’INPS aveva operato tale trattenuta sulla base dell’esistenza di una sentenza favorevole al ricorrente, con la quale lo stesso aveva ottenuto, nell’anno 2010, un risarcimento del danno dall’allora ex datore di lavoro, a fronte del riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento dallo stesso subito. Ebbene, il ricorrente proponeva ricorso per decreto ingiuntivo proprio al fine di vedersi restituito l’importo relativo a tale trattenuta.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda del ricorrente sulla base dell’affermazione secondo cui la NASPI fosse di spettanza del lavoratore in quanto lo stesso non era mai stato reintegrato sul posto di lavoro e non aveva ricevuto compensi a titolo retributivo.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, conferma il decisum del Giudice di merito e, anzi, va oltre. La stessa difatti, nel chiarire quali siano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, evidenzia come a nulla rilevino la definitività del licenziamento, la volontà di impugnare il provvedimento o la sopravvenuta sentenza che dichiari illegittimo il licenziamento, essendo sufficienti l’involontarietà della perdita di lavoro e l’inattività del richiedente derivata dalla conclusione di un precedente rapporto, indipendente dalla volontà dello stesso.
In altri termini, la Suprema Corte ha chiarito come, non solo non sia di rilievo l’intervenuta sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, ma altresì che non risultino di alcuna importanza, ai fini del riconoscimento della NASPI, neanche che il licenziamento sia definitivo o la volontà, da parte del richiedente, di impugnare il provvedimento espulsivo.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, pertanto, risulterà sufficiente la dimostrazione circa l’involontaria perdita di lavoro e circa l’inattività del beneficiario non derivante da sua inerzia.