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13 Novembre 2020In data 1° ottobre 2020, l’Avv. Alice Fernandez, membro del team di LEGAL ABC, ha ottenuto una pronuncia favorevole da parte del Tribunale di L’Aquila, sezione specializzata in materia d’impresa, nell’ambito del diritto societario.
Nella fattispecie, alcuni soci di una società proponevano impugnazione, a mezzo del procuratore Avv. Alice Fernandez, avverso una delibera assembleare a mezzo della quale si era proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, erano stati confermati i compensi già riconosciuti ai consiglieri uscenti ed era stato approvato il bilancio di esercizio relativo all’annualità precedente.
Nello specifico, gli attori, deducevano di essere stati illegittimamente esclusi dal diritto di voto, di non aver ottenuto adeguata informazione rispetto al contenuto della delibera e lamentavano, altresì, l’illegittimità del rigetto, da parte del presidente dell’assemblea, della richiesta di rinvio della riunione ad altra data. In aggiunta a ciò, i soci si dogliavano anche rispetto alla reiterata omissione relativa alle richieste dagli stessi inoltrate finalizzate all’accesso alla documentazione sociale e, nello specifico, alla delibera di cui trattasi, richieste che – appunto – gli erano state sempre negate.
Ebbene, al fine di comprendere l’iter logico-motivazionale perseguito dal Giudice di L’Aquila, occorre prendere le mosse dalle norme codicistiche disciplinanti il funzionamento dell’assemblea dei soci.
L’art. 2749-bis c.c., prevede, al 1° comma, che l’atto costitutivo determini i modi di convocazione dell’assemblea dei soci e che tali modalità siano comunque idonee da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Tale norma ha lo scopo di permettere a tutti i soci di esprimere la propria dichiarazione di volontà sigli argomenti, in maniera tale da rendere ricostruibile, con altrettanta chiarezza, l’esito della votazione.
A tal proposito ed in armonia con tale assunto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: “l’indicazione, nell’ avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse all’ordine del giorno.” (Cass. Civ. Sez. I, n. 14814/2006).
Dalla lettura del decisum della Suprema Corte, pertanto, risulta evidente che, al fine di garantire i principi di buona fede, correttezza e trasparenza, è necessario che i soci vengano preventivamente resi edotti rispetto al contenuto dell’ordine del giorno, e ciò sia a tutela dei soci presenti, i quali non si troveranno “impreparati” rispetto alla deliberazione, sia a tutela degli assenti.
L’art. 2476 c.c., 2° comma c.c., prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.”.
Ai soci che non hanno l’amministrazione della società, pertanto, spetta una forma di controllo “diretto” o un diritto di consultazione, il quale trova la sua espressione nella possibilità, attribuita agli stessi, di esaminare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti inerenti all’amministrazione sociale.
Il legislatore ha disciplinato una tutela talmente alta del diritto di informazione e di consultazione del socio tanto da prevedere che, in caso di violazione di diritti di informazione e di consultazione, la condotta sia idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2625 c.c., norma secondo cui gli amministratori che, occultando documenti o con altri artifizi idonei, impediscano od ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono punti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad €. 10.329,00; prevedendo, altresì, la pena della reclusione sino ad un anno, previa querela della persona offesa, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.
Il diritto di controllo garantito ai soci costituisce corollario del diritto all’informazione ed alla partecipazione ed ha trovato piena tutela anche da parte della Giurisprudenza, ove si è affermato che il rifiuto di estrarre copie degli atti e dei documenti depositati presso la società: “comporta grave violazione del diritto di informazione dei soci, tale da rendere invalide le relative deliberazioni.” (Trib. Milano, 28 giugno 2001; Trib Taranto, 13 luglio 2007; Trib. Roma, 4 dicembre 2007).
In accoglimento delle doglianze promosse dai soci per tramite del loro procuratore, Avv. Alice Fernandez, il Tribunale di L’Aquila, sezione specializzata in materia di impresa, ha disposto l’annullamento della delibera ritenendo violati i diritti dei soci e stabilendo che per tutta la permanenza del rapporto associativo, al socio vada riconosciuto il diritto di partecipare attivamente alla formazione della volontà dell’organo assembleare, prendendo parte alle riunioni ed esprimendo, naturalmente, il proprio voto in tale sede.