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23 Maggio 2021La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata circa la possibilità per il lavoratore di optare per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nei giorni di festività infrasettimanale.
In altri termini l’interrogativo che veniva posto alla Suprema Corte riguardava la disponibilità o meno del diritto garantito dalla L. n. 260/49 circa il riposo nei giorni di festività infrasettimanale.
La richiamata Legge, difatti, nel disciplinare le festività annuali, dichiara espressamente che durante le medesime, anche se ricadenti nel corso della settimana, il lavoratore avrà diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa, avendo, al contempo, diritto alla piena retribuzione o ad una retribuzione maggiorata qualora prestasse servizio durante i suddetti giorni festivi.
Nello specifico, la questione posta al vaglio della Corte prendeva le mosse da un ricorso promosso da talune lavoratrici, destinatarie di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, per essersi astenute dalla prestazione lavorativa in delle giornate di festività infrasettimanale, le quali ne chiedevano l’annullamento.
Nel corso del giudizio, tuttavia, era emerso che le suddette lavoratrici avevano sottoscritto una clausola contrattuale implicante la messa a disposizione delle medesime anche durante le giornate di festività infrasettimanali, su richiesta del datore di lavoro.
Ciò che, pertanto, veniva chiesto di appurare alla Corte era la disponibilità o meno del diritto al riposo durante le festività ricadenti nel corso della settimana e, conseguentemente, la legittimità della clausola contrattuale sottoscritta dalle lavoratrici.
La Suprema Corte ha fornito risposta al quesito nell’ambito dell’ordinanza richiamata propendendo per la disponibilità del diritto de quo, ciò alla luce del dettato della L. n. 260/49, la quale evidenzia come il lavoratore possa esprimere il proprio consenso a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni infrasettimanali considerati festivi.
A dire della Corte, pertanto, la clausola contrattuale sottoscritta dalle lavoratrici doveva essere considerata perfettamente valida e vincolante e, perciò, l’astensione delle medesime dalla prestazione lavorativa nei giorni infrasettimanali coincidenti con le festività nazionali ben poteva dar luogo a sanzioni di carattere disciplinare in quanto costituente un inadempimento contrattuale.
Esulando dal caso di specie, poi, nell’ambito della medesima ordinanza, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “…la rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali di cui all’art. 2 della legge n. 260 del 1949 può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro” con ciò affermandone la piena disponibilità.