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27 Dicembre 2021L’Avv. Fabio Caprioni, del team LEGAL ABC, ha ottenuto una pronuncia favorevole in merito ad un ricorso dallo stesso presentato in favore di una sua assistita presso il Giudice di Pace di Teramo, avverso un verbale di contestazione di violazione amministrativa per violazione delle norme inerenti al Codice della Strada.
Nello specifico alla Sig.ra A.M.D. veniva notificato verbale di violazione amministrativa con il quale veniva contestato che un soggetto terzo si fosse posto alla guida del veicolo di presunta proprietà della stessa, essendo sprovvisto della copertura assicurativa.
Orbene, nell’ambito del suddetto verbale veniva indicata quale proprietaria del veicolo la Sig.ra A.M.D., la quale risultava, conseguentemente, destinataria della sanzione pecuniaria pari ad €. 1.732,00, in via solidale con il conducente della vettura, a norma dell’art. 196 del Codice della Strada.
Tale norma, difatti, prevede che: “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà…”.
Orbene, nel caso di specie, tuttavia, la sanzione irrogata in via solidale alla Sig.ra A.M.D. risultava del tutto infondata in quanto la stessa aveva alienato il bene in data ben anteriore rispetto al verificarsi dell’evento, tuttavia la relativa vendita non era mai stata trascritta al PRA, risultando sussistente solo una scrittura privata autenticata comprovante il passaggio di proprietà.
La Prefettura di Teramo, regolarmente costituitasi nel giudizio de quo, invocava proprio tale aspetto a sostegno della legittimità della sanzione, chiarendo come fosse – a suo dire – necessaria la trascrizione dell’atto di compravendita al fine della non sanzionabilità della ricorrente.
Orbene, il Giudice di Pace di Teramo, nella sentenza n. 798/2021 ha optato per la soluzione della questione nei termini proposti dalla parte ricorrente, assistita dall’Avv. Fabio Caprioni, statuendo che la trascrizione dell’atto di compravendita al PRA abbia valore di mera pubblicità per i terzi e non, al contrario, valore costitutivo.Invero già copiosa giurisprudenza di legittimità aveva ampiamente chiarito come: ““il trasferimento della proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del consenso delle parti e che la trascrizione dell’atto nell’ufficio del Pubblico registro automobilistico non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore…” (C. Cass., Sent. n. 38823/2016)•