
Violazioni del Codice della Strada e responsabilità solidale del titolare dell’autovettura: Sentenza Giudice di Pace di Teramo n. 798/2021
23 Dicembre 2021
Vaccinazione anti CoViD-19 ed esenzione dall’obbligo vaccinale per i sanitari
5 Gennaio 2022La situazione pandemica che viviamo da circa due anni ormai ha coinvolto numerosi ambiti della vita quotidiana e, certamente, non ne è rimasta esente la sfera giuridica.
Con l’avvento della vaccinazione anti SARS- CoV2, inoltre, numerosi sono stati gli interrogativi, oltre che di natura squisitamente scientifica, anche afferenti all’ambito del diritto, che si sono posti.
Uno tra questi è quello circa la possibilità di disaccordo tra genitore, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, e quest’ultimo, circa la opportunità di sottoporsi alla vaccinazione anti Coronavirus.
Con l’estensione della possibilità di sottoporsi alla vaccinazione anche per i soggetti di età inferiore a 18 anni, difatti, sono emersi numerosi conflitti familiari a proposito della sottoposizione alla vaccinazione anti SARS-CoV2 e, nello specifico ci si è domandati a chi spettasse la decisione circa la vaccinazione in tale eventualità, se al figlio, seppur minorenne, o al genitore.
Inoltre, in altri casi, si era posta la problematica circa l’opportunità di sottoporre il figlio minore alla vaccinazione nel caso di contrasto, a tale proposito, tra i due genitori stessi.
Orbene, al fine di fornire risposta al quesito, risulta opportuno chiarire che, normalmente, la scelta di sottoporre un minore ad una qualsiasi valutazione è subordinata al consenso da parte di entrambi i genitori i quali, congiuntamente, esercitano la responsabilità genitoriale in capo allo stesso. Le decisioni inerenti alla salute del figlio di natura non ordinaria, tra le quali rientra la vaccinazione appunto, richiedono, difatti, il consenso di entrambi.
In aggiunta a ciò, tuttavia, è previsto all’art. 147 c.c. che i genitori debbano agire assecondando le aspirazioni e le inclinazioni del figlio.
Tuttavia ciò non basta, difatti, trattandosi di un trattamento sanitario vero e proprio non ci si dovrà limitare a seguire il principio di assecondare le aspirazioni ed inclinazioni del minore, al contrario, sarà obbligatoria l’acquisizione del consenso informato non solo da parte dei genitori, ma anche del minore. In altri termini, lo stesso dovrà ricevere un’adeguata informazione e partecipare attivamente alla decisione.
In linea di principio si dovrà applicare il principio del diritto all’ascolto riconosciuto in capo al soggetto maggiore di anni 12 da varie convenzioni internazionali (Convenzione di New York del 1989; Convenzione di Strasburgo del 1997; Regolamento U.E. n. 219/1111).
Cosa prevede, pertanto, la legge nei casi di contrasto fra i genitori?
Ebbene, la legge prevede quale rimedio, nel caso in cui sia impossibile addivenire ad una composizione del contrasto familiare, il ricorso al Tribunale per i Minorenni o, in taluni casi, il ricorso al Tribunale ordinario.
Qualora, invece, il contrasto sorga tra figlio minore e genitori nello specifico caso in cui il minore voglia sottoporsi alla vaccinazione contro la volontà degli esercenti la responsabilità genitoriale, la situazione risulta più complessa poiché nel nostro ordinamento non sono previsti strumenti di tutela giurisdizionale azionabili direttamente dal minore.
Sarebbe, pertanto, auspicabile che una qualsiasi istituzione prossima al minore attivasse il competente Servizio Sociale affinchè lo stesso proponga ricorso in favore del minore o, in alternativa, la procedura potrebbe essere attivata rivolgendosi al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza da parte del minore stesso, al fine di veder garantita la propria possibilità di ricevere la vaccinazione.