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Nello specifico la questione prendeva le mosse dal caso di un soggetto il quale proponeva opposizione al precetto notificatogli da parte dell’ex moglie alla luce dell’ordinanza presidenziale che disponeva la separazione dei coniugi, disponendo – a carico dell’ex marito – la corresponsione mensile dell’assegno divorzile.
Orbene, il ricorrente lamentava la non debenza dell’assegno divorzile nei riguardi della ex coniuge, motivando tale assunto con la considerazione per cui il predetto assegno sarebbe stato dovuto a partire dalla sentenza di divorzio e non, al contrario, dal momento della separazione.
La questione è giunta sino alla Suprema Corte, la quale si è pronunciata nella sentenza in epigrafe indicata, rammentando il principio secondo cui un diritto non possa risultare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
La Corte di Cassazione, nel decidere la controversia, ha affermato, in primo luogo, come il motivo di ricorso sia da ritenersi infondato sulla base della Giurisprudenza di legittimità antecedente: “…in materia di efficacia delle statuizioni economiche rese con i provvedimenti presidenziali in sede di giudizio di separazione dei coniugi, quali l’ordinanza del presidente emanata ai sensi dell’art. 708 c.p.c., avente efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c., e quindi per espressa affermazione della legge, e che sono ritenuti insuscettibili di modifica se non nella sede deputata del giudizio di separazione …” (sull’efficacia esecutiva dell’ordinanza presidenziale si vedano: Cass. n. 04930 del 11/08/; Cass. n. 00453 del 11/02/1969; Cass. n. 410 del 18/02/1967; Cass. n. 01100 del 25/11/2000).
La Corte, inoltre, ha aggiunto come: “L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'”an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il “quantum” dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, nè sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione…”.
Ne consegue che la Suprema Corte abbia propeso per il rigetto del ricorso promosso dall’ex marito, condannando lo stesso al pagamento dell’assegno divorzile in favore della ex coniuge a far data dalla relativa domanda.