
NEI CONTRATTI DI MUTUO CON “AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE”: INDETERMINATEZZA DEL TASSO CONVENUTO – CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DELLE RATE
20 Settembre 2022
Capacità reddituali dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno: indici.
7 Ottobre 2022Il TAR Sicilia, con l’Ordinanza n. 2553/2022, ha statuito rispetto alle regole disciplinanti la competenza territoriale del Giudicante in merito a ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR.
Orbene, il caso posto all’attenzione del Giudice Amministrativo verteva sulla richiesta promossa da taluni Comuni di annullamento della nota con la quale il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) presso l’Unità di Missione per l’attuazione del PNNR del Ministero della cultura comunicava l’esclusione della domanda di finanziamento proposta da un Comune per un intervento di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziata nell’ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3); Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”.
Orbene, tale esclusione era stata determinata dal fatto che, nella domanda di finanziamento, risultava in allegato la sola delibera del Comune proponente di approvazione della proposta del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, e non, invece, le delibere dei Comuni aggregati.
Ebbene, i Comuni interessati impugnavano la nota, tuttavia il Ministero della Cultura resisteva in giudizio eccependo il difetto di competenza territoriale. È proprio relativamente a tale punto che il decisum del Giudice Amministrativo della Regione Sicilia riveste particolare importanza, in quanto chiarisce una questione di fondamentale importanza.
Il TAR, difatti, si è espresso a tale proposito chiarendo che, avendo le parti ricorrenti impugnato atti del Ministero della Cultura, tra cui, in particolare, l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR, tale avviso è da considerarsi un atto generale di disciplina della procedura finalizzata all’erogazione di risorse in favore dei piccoli centri italiani nell’ambito dell’intervento sopra menzionato e ha dunque valenza nazionale.
Ebbene, in merito l’art. 13, co. 4 bis, Cod. Proc. Amm., stabilisce che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.”.
Conclude il Giudice che: “pertanto, ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall’autorità centrale, aventi effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso…” (in senso conforme T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3036; T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 208; T.A.R. Roma, Sez. I , 4 gennaio 2019, n. 50; Cons. Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19; Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5028).
Inoltre il TAR Sicilia, nell’ambito della medesima pronuncia, ha chiarito altresì che: “I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a., ed invero, il quinto comma dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell’art. 119, c.p.a. (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell’art. 120, c.p.a. (relativo al deposito della sentenza), ma non ha operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119, c.p.a….”.
Con ciò, pertanto, il Giudice Amministrativo ha ancor più chiarito che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, la competenza funzionale inderogabile così come prevista ex art. 14, comma 3, c.p.a., per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a..
Avv. Cecilia Di Guardo