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21 Ottobre 2022
LA DELICATA POSIZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEI CANTIERI IN TEMA DI SORVEGLIANZA TECNICA, PROFILI DI RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI.
10 Novembre 2022Un argomento molto interessante sul quale si è recentemente espressa la suprema Corte attiene alle condizioni che devono sussistere perché un Ente possa beneficiare della sanzione pecuniaria in presenza del modello organizzativo.
Al fine di poter godere della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, tra le altre, deve aver adottato e reso operativo il modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
La mera adozione di un modello, dunque, non implica la riduzione della sanzione pecuniaria poiché il sistema 231 dovrà essere “reso operativo”.
Questo il principio che emerge dalla lettura della sentenza n. 38025/2022 resa dalla Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione.
Nel caso di specie l’ente era tratto in giudizio per i reati di cui agli artt. 24-ter comma 2 e 25-undecies, D.v Lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali; gestione, ricezione e trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi e per lo smaltimento illecito in siti non autorizzati.
Nel ricorrere in Cassazione la difesa della società lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 12, comma 2, lett b) del Decreto.
Infatti, sebbene dai giudici di merito fosse stata riconosciuta l’adozione di un idoneo modello di organizzazione con la nomina di un organismo di vigilanza e l’introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio disciplinare nonché di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, nella sentenza di condanna non vi era traccia dei benefici della riduzione.
Per meglio comprendere la decisione presa dai giudici di legittimità è bene riferire del contenuto di cui all’art. 12 del Decreto.
Quest’ultimo prevede casi di riduzione della sanzione qualora si sia in presenza di fatti di particolare tenuità ovvero di condotte riparatorie da parte dell’ente.
Il caso che ci occupa si inserisce proprio nella seconda delle predette ipotesi, ovvero tra le condotte riparatorie dell’organizzazione.
Il riconoscimento del beneficio è previsto dal Legislatore poiché un modello organizzativo – ove efficacemente attuato – è in grado di disinnescare e/o ridurre sensibilmente il rischio della commissione di reati.
Per tali ragioni, la finalità potrà essere raggiunta solamente in caso di efficace attuazione del modello e non anche nei casi di mera adozione del documento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 38025/2022, ha ribadito come “per il resto specificatamente richiesto dalla lettera della norma, sarebbe stato necessario che tale modello (di organizzazione gestione controllo, ndr) fosse reso operativo a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell’organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso”.
Tale principio si sposa perfettamente con l’intero tessuto normativo di cui al Decreto che richiede l’efficace attuazione dell’intero sistema 231.
Concludendo, la mera adozione del modello non sarà sufficiente né per ottenere la riduzione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 né tantomeno per godere dell’esimente processuale. Il modello di organizzazione gestione e controllo, dunque, dovrà convivere con la quotidianità aziendale in tutti i suoi elementi (dalle procedure, ai controlli, all’attività propria dell’organismo di vigilanza, alle attività di formazione e di sensibilizzazione, etc.).
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo