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22 Febbraio 2023Il tema affrontato attiene a molteplici prassi lavorative, di difficile gestione, che spesso generano in ambito lavorativo, molteplici malesseri e disfunzioni lavorative in ordine alla gestione dell’istituto delle ferie, in ordine alla fruibilità continuativa delle stesse da parte dei lavoratori nonché, nello specifico, in ordine alle modalità comunicative e gestionali.
Il caso sottoposto al vaglio della magistratura del Tribunale di Pordenone, in primo grado, aveva accertato che la preventiva comunicazione da parte del datore di lavoro, della necessità di esaurire le ferie residue, era stata inviata solo alla RSU, e non anche ai singoli lavoratori interessati, i quali quindi non erano a conoscenza del lasso temporale entro cui sarebbero stati collocati in ferie.
In particolare, nel caso in esame, la Corte d’Appello di Trieste, confermava la decisione del Tribunale di Pordenone ove, accogliendo le domande di molti lavoratori, aveva dichiarato illegittima la condotta della società che li aveva unilateralmente posti in ferie, condannandola a ripristinare a favore di ciascuno di essi le ore illegittimamente decurtate.
La Suprema Corte sul tema, in un recentissimo arresto del 2022 (Cass. Civ.; Sez. lavoro Ord., 19 agosto 2022, n. 24977) confermava le decisioni adottate dal Tribunale di Pordenone e dalla Corte di Appello di Trieste in ordine alla posizione dei lavoratori.
In particolare, nel pronunciamento sopra citato, la stessa, dopo aver evidenziato che il potere dell’imprenditore, ex art. 2019 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie dei dipendenti implicava anche la sua modifica nonché l’esatta determinazione del periodo feriale, evidenziava come tali spetti presupponessero una corretta valutazione comparativa di diverse esigenze, spettando solo all’imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo ed al lavoratore competesse la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intendeva fruire del riposo annuale.
Si precisava al riguardo come vada sempre perseguito l’equilibrato soddisfacimento delle contrapposte posizioni soggettive: quella del datore di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità e quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il recupero energie psicofisiche cui le ferie sono preordinate.
Nel decidere in tal senso, la Corte di merito ha ritenuto che le modalità di collocazione in ferie del lavoratore e la sua comunicazione devono essere tali da consentirgli di organizzarsi; peraltro, il potere di stabilire il periodo di ferie deve considerare gli interessi del lavoratore, dovendo risultare utile alle esigenze aziendali ma non vessatorio per l’interessato, inclusa la necessità di una comunicazione ad hoc che ne consenta la loro proficua organizzazione.
In sostanza, la Corte ha confermato il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, poiché le modalità di concessione delle ferie adottate avevano precluso un’effettiva loro programmazione e determinato l’impossibilità dell’effettivo ristoro delle energie psicofisiche, con conseguente attribuzione ai dipendenti del monte ore decurtato, con reintegrazione in forma specifica.
In senso conforme: Cass. Civ., Sez. lav., 12 giugno 2001, n. 7951, in questa Rivista, 2002, 56; Cass. Civ., Sez. lav., 11 febbraio 2000 n. 1557, in Mass. Giur. lav., 2000, 637.
Avv. Alice Fernandez
Avv. Cecilia Di Guardo