
Contemperamento di opposti interessi nella concessione del periodo di ferie al lavoratore
7 Febbraio 2023
Illegittimità del licenziamento per discriminazione dovuta ad identità sessuale: Trib. Roma, sentenza n. 9037/2022
7 Marzo 2023Il D.lgs. 105/2022, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Di particolare interesse è la normativa circa il congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, sia per l’obbligo del suo utilizzo, sia per la novità del tema introdotto dal Legislatore
- Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.
La nuova normativa dispone che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui
intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in
relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di
miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può
essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e
la gestione delle assenze.
Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in
essere al momento della fruizione del congedo.
Il congedo spetta altresì ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, alle quali
compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico.
Il congedo di paternità obbligatorio non spetta né ai padri lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, né ai padri
lavoratori autonomi, compresi i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo.
- Durata del congedo e arco temporale di fruizione
La novella normativa riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni
lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta
del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.
Il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente
prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica
riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto,
rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui
fruire del congedo.
Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative. In caso di
sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, in presenza delle condizioni di cui all’articolo
24 del T.U., l’Istituto provvede a pagare le giornate di calendario richieste dal lavoratore
padre.
La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.
Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato
morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro
cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide
anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita
dello stesso (compreso il giorno della nascita). In quest’ultimo caso il periodo di cinque mesi
entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data
di decesso.
Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di
paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione
figurativa.
La norma prevede che il diritto a fruire dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti
anche ai genitori adottivi o affidatari.
- Compatibilità con il congedo di maternità e con il congedo di paternità alternativo
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità. Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate.
In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite.
Avv. Giulio Borrelli
Avv. Cecilia Di Guardo