
Illegittimità del licenziamento per discriminazione dovuta ad identità sessuale: Trib. Roma, sentenza n. 9037/2022
7 Marzo 2023
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7 Aprile 2023L’art. 100 contenuto nel TULPS, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Pubblicato sulla G.U. del 26 giugno 1931, n. 146) (art. 98 T.U. 1926) stabilisce che: “Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.
Nonostante la norma sia datata, i successivi interventi normativi del Legislatore, art. 9. Legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi” hanno conservato in capo al Questore la possibilità di decretare la sospensione della licenza.
Il novellato testo normativo all’art. 9 comma 3 infatti recita: “La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”.
Ulteriore e successivo intervento è avvenuto con il Decreto Legislativo 13 Luglio 1994, n.480 Pubblicato in G.U. 04.08.1994 N. 181, avente ad oggetto “Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Ciò detto, l’art. 100 TULPS preliminarmente ha come caratteristica peculiare il potere di sospensione in capo ad una autorità diversa rispetto a quella che ha emesso il titolo autorizzativo.
La ratio della norma è infatti quella di assicurare ad una autorità diversa da quella amministrativa, un potere sussidiario di controllo della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Orbene, ricostruita la natura ed il quadro evolutivo dell’art 100 TULSP, si rende necessario un approfondimento dei concetti ivi enucleati.
Per concetto di “persona sospetta” si intende il soggetto in cui sussistano precisi elementi tali da far ritenere che lo stesso abbia posto in essere condotte idonee alla configurazione di un comportamento illecito; riferimento normativo lo rinveniamo nell’art. 157 del TULPS e da ulteriore normativa vigente. Per nozione di persona pericolosa si intende il soggetto su cui sussistano elementi futuri tali da far sussistere in concreto la possibilità che lo stesso possa essere autore di reati (In tal caso si parla di “pericolosità penale”) ovvero di atti contrari all’ordine pubblico (In tal caso si parla di “pericolosità specifica”), elementi che consentono l’applicazione di misure personali di prevenzione, detentive o non detentive). Per concetti di ordine pubblico, di moralità pubblica, di buon costume o di sicurezza dei cittadini si intendono ovviamente quelle norme volte a mantenere il vivere civile ed ordinato, tutelando anche quelle percezioni, assunte dalla maggioranza dei cittadini in ordine a concetti etici e morali oltre che nel caso di sicurezza pubblica, tutti quegli aspetti devianti volti a modificare o addirittura a porre in pericolo la tutela dei dettami posti alla base della carta costituzionale, quali diritti fondamentali ed irrinunciabili dei cittadini.
A tal riguardo, l’art. 100 T.U.L.P.S., si riferisce ad ipotesi che presuppongono un grave stato di emergenza, nonché un pericolo acclarato nella sua attualità, concretezza e permanenza; condizioni, queste, che legittimano l’uso del potere di sospensione, configurato per volontà del Legislatore medesimo quale “extrema ratio”.
Al fine dell’applicazione della normai in esame, pertanto, deve ravvisarsi “un grave stato di emergenza, nonché un pericolo acclarato nella sua attualità, concretezza e permanenza” tale da giustificare il provvedimento di sospensione.
Non si disconosce l’ampiezza della discrezionalità della p.a. in detta materia tuttavia, “solo attraverso una congrua motivazione, si consente il controllo (da parte del soggetto prima e del Giudice successivamente) che quel potere non sia sconfinato in arbitrio .” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.04.2002 n. 2281).
Tanto rilevato, il potere di sospensione presuppone la inesistenza di altre cautele e dunque in re ipsa la definitività e la natura non controversa degli accertamenti posti a base della sospensione medesima.
Non raramente si è pronunciata la giurisprudenza in ordine ad una carenza di presupposti normativi che hanno qualificato pertanto l’adozione di un provvedimento viziato da eccesso di potere da parte della Autorità procedente (Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 17.05.2022 n. 3880; Consiglio di Stato, Sez. III, 4.05.2016, n. 1752): “La misura cautelare di pubblica sicurezza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, ovvero “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Il ricorrere di plurimi episodi tumultuosi connotati da gravità oppure un comportamento comportante un “pericolo per la sicurezza dei cittadini”; anche quest’ultima ipotesi, nel contesto complessivo della previsione normativa, deve necessariamente rivestire carattere di gravità e allarme per la collettività tale da connotarsi per la pericolosità per la pubblica sicurezza.”.
Avv. Fabio Caprioni
Avv. Cecilia Di Guardo