
Manca la firma digitale del difensore nell’atto di appello: impugnazione inammissibile
29 Agosto 2023Novità in materia di licenziamento del Dirigente – Cass. civ. Sez. Lavoro, Ord. 02-11-2023, n.30464
23 Novembre 2023La sentenza della Corte di Cassazione n. 37479/2023, oggetto del presente commento, si sofferma sull’analisi della posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e sul nesso di causalità tra la condotta violatrice della regola cautelare e l’evento cagionato.
Prima di procedere oltre è opportuno ricordare brevemente lo svolgimento dei fatti.
L’imputato veniva condannato in primo ed in secondo grado per lesioni colpose gravi cagionate alla persona offesa, apprendista operaio, perché per colpa generica e per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito di lavori di ristrutturazione di un edificio in cui operavano molteplici imprese subappaltatrici aveva omesso di verificare il rispetto da parte di tali imprese delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.
All’imputato veniva contestato di aver realizzato un sommario disegno per un impalcato ligneo destinato al transito degli operai, su cui era stato montato un trabattello per accedere alla parte più alta del soffitto, in assenza di uno specifico progetto preventivo, senza specifiche indicazioni circa il montaggio e la realizzazione ed i cui puntelli che lo sorreggevano poggiavano su piastrelle flottanti.
Il consulente tecnico del pubblico ministero rilevava che tale struttura non figurava nei piani operativi di sicurezza (POS) delle varie imprese coinvolte nei lavori e che i puntelli, piazzati ad una distanza irregolare, non erano fissati tramite chiodatura.
Era inoltre emerso che l’imputato non aveva mai verificato il rispetto da parte delle imprese appaltatrici – e l’eventuale adeguamento in relazione allo sviluppo dei lavori – del piano operativo di sicurezza.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in cassazione lamentando:
- in primo luogo che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza del giudice di primo grado in quanto quest’ultimo aveva riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato senza distinguere i profili relativi alla violazione dei doveri e dei compiti gravanti in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, così come contestato nel capo d’imputazione, da quelli gravanti in qualità di direttore dei lavori, invece non contestato.
La Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato in quanto il giudice di secondo grado ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato esclusivamente avuto riguardo alla sua qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, elidendo l’ulteriore profilo di responsabilità riconosciuto dal tribunale quale direttore dei lavori cosicché, ad avviso della cassazione non vi è stato nessun mutamento degli elementi fattuali riportati nel capo d’imputazione con conseguente piena conformità tra il fatto contestato e la sentenza.
- Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa ha lamentato che la responsabilità dell’imputato sarebbe stata riconosciuta in assenza del nesso causale.
La cassazione ha ritenuto anche tale motivo infondato.
Infatti, il giudice di secondo grado, partendo dall’analisi dei compiti gravanti sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ossia relativi alla posizione di garanzia riconosciuta nel capo d’imputazione, ed elencati nell’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, ed analizzando lo sviluppo causale della vicenda, ha ritenuto violata la predetta regola cautelare ed ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva dell’agente-garante e l’evento dannoso.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta sia la colpa generica, sebbene non venga specificato sotto quale profilo, sia la colpa specifica, consistente nella violazione della regola cautelare sancita dall’art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 che enuclea i doveri gravanti in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Questa è la posizione di garanzia riconosciuta in capo all’agente nel caso specifico sia in sede di contestazione che in secondo grado, sebbene – come rilevato in precedenza – il tribunale avesse ritenuto (erroneamente) integrata anche l’ulteriore e diversa posizione di garanzia gravante sul direttore dei lavori.
Per quanto concerne più specificatamente la posizione di garanzia, questa si può definire come l’obbligo giuridico gravante su specifiche categorie predeterminate di soggetti, previamente forniti di adeguati poteri giuridici di impedire eventi offensivi di beni giuridici affidati alla loro tutela.
Applicando tali principi al caso di specie, si deve osservare che coordinatore dell’esecuzione dei lavori e direttore dei lavori sono figure diverse da cui discendono posizioni di garanzia da tenere ben distinte, con conseguenti poteri/doveri impeditivi dell’evento diversi.
È condivisibile, quindi, la conclusione a cui è addivenuta la corte d’appello di elidere la responsabilità dell’imputato relativamente alla sua qualità di direttore dei lavori.
Analizzando poi i poteri/doveri gravanti sul coordinatore dell’esecuzione dei lavori così come delineati dall’art. 92D.Lgs. n. 81/2008, il giudice di secondo grado ha accertato che nel caso concreto l’imputato aveva omesso di esercitare i poteri/doveri sanciti dalla predetta norma, gravanti su di lui in ragione della posizione di garanzia dallo stesso assunta.
Da qui il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, una volta accertato altresì il nesso causale tra la condotta tenuta dal garante e l’evento dannoso cagionato.
In conclusione, la sentenza in commento, analizzando dettagliatamente la dinamica dei fatti, una volta accertata la posizione di garanzia dell’imputato, applicando principi più che consolidati in materia di posizioni di garanzia del coordinatore dei lavori – peraltro già enucleati dalla giurisprudenza avuto riguardo alla legislazione previgente – ha ritenuto sussistente la responsabilità colposa omissiva dell’imputato, stante il nesso causale tra la sua condotta violatrice della regola cautelare e l’evento dannoso cagionato.
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo