
CITAZIONE IN PRIMO GRADO NULLA: LA CORTE D’APPELLO DEVE RINNOVARE GLI ATTI
26 Gennaio 2024
Sull’estorsione da parte del datore di lavoro e sulla rilevanza penale dei comportamenti “opportunistici” posti in essere in fase di assunzione
23 Febbraio 2024Recentemente la Suprema Corte ha affermato che “Qualora sia adottato un unico atto di esclusione del socio di cooperativa e di risoluzione del suo rapporto di lavoro, l’avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela “restitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro; in tal caso la tutela risarcitoria relativa al rapporto di lavoro non è quella prevista dall’art. 18 L. n. 300/1970, bensì quella della disciplina civilistica comune delle obbligazioni e dei contratti, sicché il danno si configura e può essere liquidato soltanto dalla costituzione in mora (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 13 novembre 2023, n. 31469).
Secondo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica, mentre la mancata impugnazione della delibera di esclusione impedisce di applicare la tutela reale a seguito dell’impugnazione del solo licenziamento pur illegittimo; per converso, l’avvenuta impugnazione della delibera di esclusione consente di applicare la tutela “restitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la predetta delibera, il giudice deve ordinare il ripristino sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.
Al riguardo va infatti ribadito che l’estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall’adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata ex lege, o dall’adozione di un ulteriore e formale atto di licenziamento.
Solo in quest’ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l’esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: soltanto la tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 604/1966, in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o in caso di rigetto dell’opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell’art. 2533 c.c.; la tutela obbligatoria o quella reale, nell’ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione (Cass. n. 35341/2021).
Nel caso di specie, essendo stato adottato un unico atto di esclusione della socia e di estinzione del relativo rapporto di lavoro, l’annullamento dell’esclusione determina la conseguente tutela ripristinatoria di entrambi i rapporti giuridici, quello societario e quello di lavoro, visto il collegamento “unidirezionale” fra i due rapporti come delineato dalla L. n. 142/2001 (Cass., Sez. Un., n. 27436/2017).
Risultava quindi fondata la censura relativa alla mancata applicazione degli artt. 2 e 5, comma 2, L. n. 142/2001. L’art. 5, comma 2, L. cit. dispone: “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile…”.
Alla luce di tale norma l’esclusione del socio è atto sufficiente ad estinguere entrambi i rapporti (associativo e di lavoro), mentre non accade il contrario, ossia il recesso estingue solo il rapporto di lavoro, dando luogo alla figura del c.d. socio inerte (Cass., Sez. Un., n. 27436/2017).
Con tale norma, dunque, il legislatore ha inteso attribuire alla delibera di esclusione una duplice efficacia, estintiva sia del rapporto associativo, sia di quello di lavoro.
Ciò non esclude, tuttavia, che il rapporto di lavoro possa essere in concreto estinto da un diverso, distinto ed ulteriore, sia pure coevo, atto, quello di licenziamento.
Anche in tal caso, se è stato impugnato (anche) l’atto di esclusione, il regime di tutela applicabile è quello proprio della cooperativa, tanto è vero che l’art. 2, comma 1, L. n. 142/2001 espressamente dichiara applicabili ai soci lavoratori l’intera L. n. 300/1970, ad esclusione appunto dell’art. 18 relativo al sistema di impugnazione del licenziamento e ai regimi di tutela.
Ciò sul presupposto essenziale dell’avvenuta impugnazione di entrambi gli atti, come nel caso in esame.
Quindi, come ha precisato Cass., Sez. Un., n. 27436/2017, va applicata la tutela “restitutoria” propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la delibera di esclusione, il giudice deve ordinare il ripristino del rapporto associativo e di quello di lavoro.
Sul piano risarcitorio, tuttavia, si applica il regime civilistico e non quello dettato dall’art. 18 L. n. 300/1970, norma quest’ultima espressamente esclusa dall’art. 2, comma 1, L. n. 142/2001 cit.
Quindi, spettano le retribuzioni perdute, quale lucro cessante, ma a decorrere dalla costituzione in mora.
Avv. Amedeo Di Odoardo
Avv. Cecilia Di Guardo